Il Bonus Renzi 2020 da luglio cambia veste e indossa i panni del nuovo Bonus fiscale 2020 erogato grazie al taglio del cuneo sul lavoro. In manovra è stato deciso il taglio delle tasse sul lavoro tramite l’istituzione di un fondo denominato “Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti”, adottato con D.L. n. 3 del 5 febbraio 2020, recante “misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente”, convertito in legge.
L’articolo 1 del decreto introduce un trattamento integrativo, non imponibile, di importo pari a 600 euro per il 2020 elevati a 1.200 euro per il 2021; il bonus mensile erogabile, da rapportarsi all’ effettivo periodo di lavoro, è quindi pari a 100 euro (in luogo degli 80 previsti dal bonus Renzi).
Nello specifico, a decorrere dal 1° luglio 2020:
- chi ha un reddito complessivo compreso tra 8.174 euro e 26.600 euro, avrà il bonus Renzi 80 euro aumentato a 100 euro al mese (con effettivi 20 euro in più in busta), per un totale di 100 euro,
- chi ha un reddito tra i 26.600 e i 28 mila euro avrà 100 euro al mese tondi (in pratica è la platea di beneficiari che prima non percepiva il bonus, e che ora vedrà 100 euro ex novo in busta),
- per i redditi a partire da 28.000 euro, si introduce invece una detrazione fiscale equivalente che decresce fino ad arrivare a 40 mila euro.
Il bonus Renzi ed il trattamento integrativo di 100 euro che lo sostituirà dal primo luglio, destinati ai lavoratori dipendenti, sono riconosciuti anche nel caso in cui il lavoratore risulti incapiente per effetto del minor reddito di lavoro dipendente prodotto nell’anno 2020 a causa dell’emergenza sanitaria. Il datore di lavoro riconosce i benefici spettanti con riferimento al periodo nel quale il lavoratore fruisce delle diverse misure di sostegno al lavoro (Cig, Cigd, Fis, ecc.). Per la determinazione dell’importo spettante, in luogo degli importi delle predette misure di sostegno, il datore di lavoro deve prendere la retribuzione contrattuale che sarebbe spettata in assenza dell’emergenza sanitaria. Quanto spettante deve essere erogato al lavoratore a partire dalla prima retribuzione utile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio.
Da un punto di vista operativo, il trattamento integrativo dovrà essere riconosciuto in via automatica dai sostituti d’imposta, che dovranno ripartirlo fra le retribuzioni erogate da luglio, maturando, nei confronti dell’Erario, un credito d’imposta di pari ammontare da utilizzare in compensazione in base all’articolo 17 del Dlgs 241/1997.
Successivamente, in sede di conguaglio di fine anno, i sostituti dovranno verificare l’effettiva spettanza dei benefici, procedendo al recupero, nei confronti dei lavoratori, di quanto impropriamente riconosciuto.
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