La Camera ha approvato il decreto Cura Italia con 229 sì, 123 no e 2 astenuti. Montecitorio ha confermato il testo approvato dal Senato che diventa legge.

Via libera, dunque, allo strumento con cui, a metà marzo, il Governo ha stanziato 25 miliardi per il contrasto al coronavirus, intervenendo su potenziamento del Sistema sanitario, sostegno all’occupazione e ai lavoratori, supporto al credito per famiglie e PMI, sospensione degli obblighi fiscali.

Vediamo le misure di principale interesse per professionisti, lavoratori e imprese.

Autonomi e partite Iva: indennizzo di 600 euro una tantum

Per le partite Iva e per i lavoratori autonomi scatta un indennizzo di 600 euro per il mese di marzo. E’ prevista per professionisti e collaboratori, per gli stagionali, i lavoratori del turismo e delle terme, dell’agricoltura e anche per i lavoratori dello spettacolo.

La prima categoria di lavoratori autonomi a cui il bonus 600 euro è dedicato è individuata dall’art.26, e si tratta dei professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con i seguenti requisiti:

  • partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020;
  • titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla data del 23 febbraio, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

L’indennità una tantum di 600 euro non concorre alla formazione del reddito.

Fondo ultima istanza per professionisti iscritti alle Casse: 600 euro di indennità

L’articolo 34 riguarda l’indennità da 600 euro dei professionisti iscritti alle Casse private (cd. Fondo di ultima istanza).

I professionisti di cui al comma 2 dell’art.44 del DL Cura Italia, ai fini della fruizione dell’indennità di 600 euro prevista dal medesimo articolo:

  • devono risultare iscritti, in via esclusiva, agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai d.lgs. 509/1994 e 103/1996 e, pertanto, non devono percepire redditi da lavoro dipendente;
  • non devono essere titolari di pensione di anzianità e vecchiaia.

Versamenti fiscali 16 marzo 2020 rinviati

Il MEF, anticipando il decreto, aveva già pubblicato nella serata del 13 marzo un comunicato dove si ufficializzava la proroga dei versamenti previsti al 16 marzo 2020. Nello specifico si sospende l’applicazione degli interessi di mora in caso di ritardo nell’adempimento degli obblighi tributari relativi all’ imposta sul valore aggiunto (IVA). Sospesi anche i pagamenti IRPEF sui redditi da lavoro dipendente, in scadenza sempre al 16 marzo.

Altri adempimenti fiscali 8 marzo – 31 maggio 2020: stop in base al fatturato

  • sospensione dei versamenti tributari, ritenute e addizionali regionali e comunali per i titolari di partite Iva  con ricavi entro i 2 mln di euro, per il periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020;
  • per i soggetti di dimensioni più ridotte (ricavi o compensi non superiori a euro 400.000), che nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata del decreto, e che nel mese precedente non hanno sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato, scatta il non assoggettamento alle ritenute d’acconto, nonché a quelle previste a titolo d’imposta e a titolo d’acconto da parte del sostituto d’impostain relazione ai ricavi e ai compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore e il 30 aprile 2020. L’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dai sostituti è versato direttamente dal contribuente in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi;
  • sospensione sino al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici dell’Agenzia delle entrate.

Cassa integrazione in deroga (modificato in sede di conversione in legge)

  • la cassa integrazione in deroga viene estesa all’ intero territorio nazionale, a tutti i dipendenti, di tutti i settori produttivi. I datori di lavoro, comprese le aziende con meno di 5 dipendenti, che sospendono o riducono l’attività a seguito dell’emergenza epidemiologica, possono ricorrere alla cassa integrazione guadagni in deroga con la nuova causale “COVID-19” per la durata massima di 9 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio al 31 agosto 2020. Tale possibilità viene estesa anche alle imprese che già beneficiano della cassa integrazione straordinaria;
  • la possibilità di accesso all’ assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19” è esteso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti;
  • si prevede l’equiparazione alla malattia del periodo trascorso in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva per Covid-19, per il settore privato (per il settore pubblico l’equiparazione era già stata inserita nel DL del 9 marzo 2020);
  • considerata l’emergenza epidemiologica da Covid-19, le disposizioni si interpretano nel senso che i datori di lavoro possono accedere agli ammortizzatori sociali su tutto il territorio nazionale sino al mese di agosto 2020 anche qualora nel corso del medesimo periodo abbiano proceduto a far data dal 24 febbraio 2020 o procedano al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato in corso, in deroga alle previsioni di cui agli articoli 20, comma 1, lettera c) e 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81.

Bonus presenza

Si tratta di un bonus di 100 euro, valido per i dipendenti pubblici e privati con un reddito lordo entro i 40 mila euro, che viene attribuito in automatico dal datore di lavoro che lo eroga già con la retribuzione di aprile e comunque nei termini delle operazioni di conguaglio. Tale cifra non concorre alla formazione della base imponibile ed è ragguagliato ai giorni in cui il lavoro è restato nella sede ordinaria. I sostituti di imposta recuperano il premio erogato attraverso l’istituto della compensazione.

Congedo di 15 giorni o voucher di 600 euro

Quindici giorni di congedo straordinario al 50% di retribuzione, da beneficiare per tutti i lavoratori dipendenti, privati e pubblici, probabilmente anche gli autonomi, con figli fino a 12 anni di età. La misura è stata pensata per aiutare i genitori che lavorano, alle prese con la chiusura delle scuole decisa dal governo Conte, al momento, fino al prossimo 3 aprile 2020.

L’opzione alternativa al congedo straordinario è una sorta di “voucher baby sitter” del valore di 600 euro, che verranno accreditati sul libretto famiglia. Per gli operatori sanitari il voucher sarà più consistente: mille euro.

Infine, sarà riconosciuto un congedo speciale non retribuito ai dipendenti con figli tra 12 e 16 anni.

Legge 104

Per i mesi di marzo e aprile 2020, chi ha diritto ai permessi della legge 104/1992 per assistere i propri familiari, potrà usufruire di 12 giorni invece degli attuali 3 giorni di congedo.

No licenziamenti per due mesi

Per sessanta giorni sono sospese le procedure di impugnazione dei licenziamenti e contemporaneamente le procedure pendenti. Inoltre il datore di lavoro non potrà recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo (ad esempio il venir meno di esigenze produttive o per ristrutturazione).

Stop cartelle di pagamento

Si prevede la sospensione dei termini dei versamenti che scadono nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate e dagli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali.

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia entro il 30 giugno 2020.