La legge di Bilancio 2023 ha introdotto un nuovo regime fiscale agevolato sulle mance incassate dal personale del settore della ristorazione.

Nello specifico, le somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità (c.d. mance), anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, riversate ai lavoratori, costituiscono redditi di lavoro dipendente e, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggette a un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali all’IRPEF con l’aliquota del 5%, entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro.

Tale somme sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini contributivi e assicurativi e non sono computate ai fini del calcolo del TFR.

L’importo percepito a titolo di mancia  deve  essere comunque considerata ai fini del calcolo per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici previsti a qualsiasi titolo in favore del lavoratore.

Questo regime agevolato trova applicazione con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 50.000.

Ai fini del versamento  in  F24  dell’imposta  sostitutiva  in  questione,  con risoluzione n.  16/E  del 17.03.2023, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo 1067 (“Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità – art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”).
In sede di compilazione del modello F24, tali codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”.

RIS_n_16_del_17_03_2023