Finalmente si parte. L’incentivo contributivo per l’occupazione stabile, originariamente previsto dalla legge di Bilancio 2018 per l’assunzione a tempo indeterminato di giovani under 35 e limitato inizialmente al solo anno 2018 viene reso operativo dal disegno di legge di Bilancio 2020 ed esteso anche alle assunzioni realizzate nel 2019 e che verranno operate nel 2020.
La previsione è contenuta nell’articolo 1, comma 10 della legge 160/2019 (Bilancio 2020). La disposizione in commento interviene a definire e armonizzare l’incentivo in favore dell’occupazione giovanile. Ricordiamo che La legge di Bilancio 2018 (l. n. 205/2017), con i commi da 100 a 107 dell’articolo 1, al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, ha introdotto uno sgravio contributivo per i datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2018:
– assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti (con la circolare n. 40/2018, l’INPS ha chiarito che l’esonero è applicabile nei confronti dei contratti subordinati a tempo indeterminato, attivati dal 1° gennaio 2018, anche nelle ipotesi in cui le parti abbiano inteso applicare, al rapporto di lavoro, condizioni di miglior favore per il lavoratore rispetto a quelle fissate dal d.lgs. n. 23/2015);
– convertono un contratto a termine in contratto a tempo indeterminato (a condizione che i lavoratori che si intende stabilizzare possiedano, alla data della conversione del rapporto, il requisito anagrafico richiesto.
Alle imprese è riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi dalla data di assunzione, l’esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, esclusi, quindi, premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, eventualmente riparametrato ove applicato su base mensile.
L’incentivo è riconosciuto per l’assunzione di lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri (sono, pertanto, escluse le assunzioni di dirigenti) ed è applicabile a tutti i datori di lavoro privati anche non imprenditori (ad esempio, studi professionali).
Per le sole assunzioni effettuate nel corso dell’anno 2018, la legge di Bilancio 2018 (comma 102) ha disposto che il limite di età del soggetto da assumere fosse innalzato ai 35 anni (34 anni e 364 giorni).
Successivamente, in sede di conversione del Dl 87/18 (cosiddetto decreto dignità) la legge 96/2018 all’articolo 1 bis, ha previsto un incentivo analogo, per il biennio 2019-2020, relativamente alle assunzioni di under 35. Per la piena operatività di detta norma, tuttavia, la legge prevedeva l’emanazione di un apposito decreto ministeriale. Le due disposizioni hanno subito suscitato dibattito negli addetti ai lavori che si sono interrogati, tra l’altro, circa l’autonomia o meno della norma del 2019.
L’intervento della legge di bilancio 2020 mette a posto le tessere del puzzle.
In base alle modifiche introdotte dal comma 10, si estende alle assunzioni effettuate negli anni 2019 e 2020 il limite anagrafico più elevato di 34 anni e 364 giorni, già previsto per le assunzioni effettuate nel 2018 e, parallelamente, si abroga una disciplina transitoria (quella prevista della legge 96/2019), la quale, in realtà, non era mai decollata per l’assenza della prevista regolamentazione.
Il tesso massimo di 8000 euro per chi assume nel Sud Italia
I datori di lavoro che assumono nelle regioni del Sud Italia potranno azzerare il carico contributivo datoriali entro il limite massimo di 8.060 euro su base annua. Nelle rimanenti aree del territorio nazionale l’incentivo è fissato al 50% della contribuzione a carico dell’azienda, nei limiti dei 3.000 euro annuo.
La durata massima degli incentivi
La riduzione contributiva ha una durata massima di 36 mesi e premia le assunzioni a tempo indeterminato con contratto a tutele crescenti. Per beneficiare di tali incentivi, il lavoratore non deve aver avuto in passato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
I limiti dei rapporti di apprendistato
I rapporti di apprendistato instaurati in precedenza che non siano proseguiti con l’assunzione a tempo indeterminato non beneficiano di tali incentivi. Come riportato dall’art. 31 del decreto legislativo 150/15, se il rapporto di apprendistato dovesse cessare, il lavoratore può essere assunto da un altro datore anche oltre il limite di età previsto per i tutti i mesi mancanti al compimento dei 36 mesi. Si ricorda che i datori di lavoro possono beneficiare di incentivi anche se assumono soggetti Under 35 percettori di trattamenti di disoccupazione come NASPI e DIS-COLL.
Gli incentivi sono applicabili anche per le trasformazioni a tempo indeterminato dei contratti a termine. In tal caso, il requisito anagrafico Under 35 deve essere posseduto al momento della conversione del rapporto.
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