La legge di bilancio 2023, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 29 dicembre 2022,  ha potenziato alcune misure di sgravio contributivo già in vigore  per favorire  l’inserimento stabile nel mercato del lavoro  di soggetti svantaggiati.

Si tratta in particolare dell’esonero contributivo  del 100% per  nuove assunzioni  nel 2023 di giovani e donne.

Con un comunicato stampa del 19 giugno 2023, l’Unione Europea ha annunciato l’approvazione della misura relativa alle assunzioni di under 36 e di donne.

Esonero assunzioni giovani under 36 e donne

La legge di bilancio 197/2022 ha prorogato  gli esoneri contributivi totali ( con un massimo di 8000 euro annui) riconosciuti  nel 2023 per nuove assunzioni a tempo indeterminato e  trasformazioni di contratti a termine 

  1.  di giovani under 36 al primo contratto a tempo indeterminato e
  2.  di donne disoccupate

Sono esclusi rapporti di apprendistato, lavoro domestico e contratto intermittente.

Requisiti e durata come da tabella seguente :

ESONERO ASSUNZIONI GIOVANI UNDER 36

100% dei contributi a carico dei datori di lavoro

massimo dello sgravio pari a 8mila euro annui

  • per un periodo massimo di 36 mesi (48 per i datori di lavoro Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna)
  • per assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato
  • di under 36, che non siano mai stati occupati a tempo indeterminato
  • da parte di datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti, o procedano nei nove mesi successivi a licenziamenti di lavoratori con la medesima qualifica

ESONERO ASSUNZIONI DONNE

Esonero del 100% dei contributi per un massimo di 8mila euro

  • per 12 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato;
  • 18 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato;
  • 18 mesi complessivi, in caso di trasformazione di contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato.
  • Disoccupate da almeno 6 mesi se residenti nelle regioni del Meridione o con professione ovvero di un settore economico con disparità occupazionale di genere, superiore al 25% [
  • ovvero disoccupate da almeno 24 mesi, ovunque residenti;
  • ovvero disoccupate da oltre 12 mesi con almeno 50 anni di età, ovunque residenti.

La circolare INPS N. 57 del 22 giugno 2023 sullo sgravio per i lavoratori under 36 precisa che  sono escluse dall’agevolazione:

 –   le imprese operanti nel settore finanziario e nel settore domestico;

 –   le imprese soggette a sanzioni adottate dall’Unione europea, tra cui, ma non solo:

a. persone, entità o organismi specificamente indicati negli atti giuridici che impongono tali sanzioni;

b. imprese possedute o controllate da persone, entità o organismi oggetto delle sanzioni adottate dall’Unione europea; oppure

c. imprese che operano nel settore industriale oggetto delle sanzioni adottate dall’Unione europea in quanto l’aiuto potrebbe pregiudicare gli obiettivi delle sanzioni in questione.

Il requisito under 36 richiede che  il lavoratore, alla data dell’assunzione/trasformazione, abbia un’età inferiore o uguale a 35 anni e 364 giorni e non sia mai stato occupato nella sua vita a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro.

Con la circolare n. 58, pubblicata il 23 giugno, l’INPS comunica le istruzioni per la fruizione del bonus assunzione donne 2023, l’incentivo per favorire l’occupazione femminile.

Le assunzioni/trasformazioni effettuate nel 2022 sono disciplinate dalla Legge di Bilancio 2021 e pertanto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali spetta al datore di lavoro nel limite massimo di 6.000 euro annui. Per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno in corso, invece, si applica l’incentivo previsto dalla Legge di Bilancio 2023, il quale prevede il nuovo limite massimo di 8.000 euro.

L’esonero spetta per l’assunzione di donne lavoratrici “svantaggiate”. Pertanto, il bonus si applica nei confronti di donne:

  • di qualsiasi età, senza un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione Europea;
  • di qualsiasi età, senza un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e che svolgono attività lavorativa in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere;
  • di qualsiasi età, senza un impiego regolarmente retribuito da almeno 2 anni e senza limiti di residenza;
  • di almeno 50 anni e disoccupate da più di un anno.

Il requisito deve sussistere alla data dell’evento per il quale si intende richiedere il beneficio.

Per quanto riguarda i requisiti per i datori di lavoro, questi devono rispettare specifiche condizioni:

  • regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi del DURC;
  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali e di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Inoltre, i datori di lavoro non possono beneficiare del bonus se l’assunzione è imposta da un obbligo di legge oppure se viola un diritto di precedenza di altri lavoratori o lavoratrici. Le assunzioni devono, inoltre, comportare un incremento occupazionale rispetto alla media dell’ultimo anno.

L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni previsti dalla normativa vigente a meno che l’agevolazione in questione non esaurisca l’intera contribuzione datoriale sgravabile. In questo caso il cumulo sarà possibile nei limiti della contribuzione complessiva.