La Direzione centrale coordinamento giuridico, dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), ha emanato la nota n. 881 del 22 aprile 2022, con la quale ha confermato la possibilità, anche oltre la data del 30 aprile, di utilizzare la posta elettronica quale mezzo per comunicare l’attivazione del lavoro autonomo occasionale.

Non si passerà più a un unico canale per la trasmissione dei dati, come indicato in principio dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Comunicazione lavoratori autonomi occasionali online tramite l’applicazione di Servizi Lavoro

La nuova formulazione dell’articolo 14 del D. Lgs, n. 81/2008, in linea con le novità del DL n. 146/2021 convertito in legge, impone ai committenti che operano in qualità di imprenditori di comunicare all’Ispettorato territoriale del lavoro l’avvio delle attività da parte dei lavoratori autonomi occasionali, prima della data di inizio.

In particolare, la comunicazione riguarda i lavoratori che rientrano nella definizione contenuta all’art. 2222 del codice civile, ovvero le persone che si obbligano “a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente” e che, per l’occasionalità dell’attività, sono sottoposti al regime fiscale di cui all’art. 67, comma 1 lett. l), del TUIR.

Con la notizia pubblicata il 24 marzo 2022, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha annunciato l’attivazione di un canale di comunicazione dedicato proprio al nuovo obbligo.

È disponibile su Servizi Lavoro a partire dalle ore 10 di lunedì 28 marzo: datori di lavoro e soggetti abilitati possono accedervi tramite credenziali SPID o CIE.

Inizialmente l’Ispettorato Nazionale del Lavoro aveva fissato la data del 30 aprile come termine ultimo per utilizzare sia la mail che la procedura online per trasmettere le informazioni richieste; con le novità annunciate nella nota numero 881 del 2022, dal 1° maggio non si passerà al canale unico ma sarà ancora possibile utilizzare la posta elettronica per l’invio.

Nel testo si legge.

“Al fine di salvaguardare la possibilità di adempiere all’obbligo di legge anche in caso di malfunzionamento del sistema o in altre ipotesi connesse ad oggettive difficoltà del committente (ad es. quando il committente che abitualmente si rivolge al professionista per l’adempimento è invece costretto ad operare in proprio), si ritiene opportuno mantenere attive le caselle di posta elettronica già indicate con la citata nota dell’11 gennaio u.s.”.

Comunicazione lavoratori autonomi occasionali online: le istruzioni da seguire

Come chiarito dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro non è necessario trasmettere alcun allegato ma perché sia valida la comunicazione sui lavoratori autonomi occasionali deve contenere le seguenti informazioni:

  • dati del committente e del prestatore;
  • luogo della prestazione;
  • sintetica descrizione dell’attività;
  • data di inizio della prestazione e presumibile arco temporale entro il quale terminerà l’opera o il servizio: 7, 15 o 30 giorni.

Se il rapporto non si conclude nel periodo indicato nella comunicazione, bisogna procedere con un nuovo invio.

In caso di violazione degli obblighi è prevista una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 per ogni lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.

L’Istituto sottolinea:

Si ritiene opportuno che eventuali verifiche, anche a campione, che codesti Uffici vorranno attivare siano prioritariamente effettuate nei confronti di committenti che facciano uso della posta elettronica anziché della citata applicazione.