L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 530/2022, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle nuove disposizioni in materia di tirocini introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 (art. 1, commi da 721 a 726, Legge n. 234/2022).
I cinque commi dedicati alla materia (dal 720 al 725) dettano criteri per la successiva elaborazione delle linee guida e aggiornano una serie di obblighi e relative sanzioni immediatamente operativi.
Innanzitutto, il comma 720 ridefinisce il tirocinio come un “percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro finalizzato all’orientamento e alla formazione professionale in grado di migliorare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro”.
Con il comma 721 vengono definiti nuovi criteri di redazione per le linee guida che andranno adottate entro 180 giorni dall’entrata in vigore della Legge di bilancio (quelle tuttora in vigore risalgono al 2017). Tra questi si prevede:
- la circoscrizione del perimetro di applicazione dei tirocini extracurriculari alle sole persone con difficoltà di inclusione sociale [comma 721, lett. a)];
- Il riconoscimento garantito di una congrua corresponsione mensile, in termini di indennità di partecipazione, oltre a una durata massima (comprensiva di proroghe), nonché un numero massimo di tirocini extracurriculari attivabili in funzione delle dimensioni dell’azienda [comma 721, lett. b)];
- La definizione di livelli essenziali della formazione, mediante redazione di un report che attesti le competenze di partenza del tirocinante (cd. bilancio delle competenze) e uno riguardante le competenze acquisite durante l’esperienza formativa [comma 721, lett. c)];
- La definizione di una quota minima di tirocinanti da assumere al termine del periodo di tirocinio per procedere con l’attivazione di nuovi tirocini [comma 721, lett. d)];
- La previsione di azioni volte a contrastare un uso distorto dell’istituto, anche attraverso l’individuazione puntuale delle modalità di svolgimento del tirocinio stesso [comma 721, lett. e)].
Accanto a disposizioni di futura applicazione, la Legge di Bilancio ha introdotto alcune sanzioni immediatamente operative.
Comma 722 – Mancata corresponsione dell’indennità: è prevista a carico del trasgressore l’irrogazione di una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell’illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 euro ad un massimo di 6.000 euro.
Comma 723 – Ricorso fraudolento al tirocinio: la condotta fraudolenta del soggetto ospitante, con l’impiego del tirocinante alla stregua di un effettivo rapporto di lavoro o in sostituzione di lavoratore dipendente, è punita con la pena dell’ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, ferma restando la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale. Trattandosi di sanzione penale punita con pena pecuniaria, la stessa è soggetta a prescrizione obbligatoria ex art. 20 L. n. 758/1994, con la quale intimare la cessazione del rapporto di tirocinio mentre, in forza di quanto espressamente previsto dal Legislatore, sarà lo stesso tirocinante a richiedere eventualmente il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato tramite apposita azione giudiziaria (le istruzioni operative fornite dall’Ispettorato con circ. 8/2018 sono ancora valide).
Comma 724 – Comunicazioni ai centri per l’impiego: Gli obblighi di comunicazione, in coerenza con i precedenti orientamenti, riguardano esclusivamente i tirocini extra-curriculari.
Comma 725 – Obblighi di sicurezza: Per quanto concerne gli obblighi di sicurezza la figura del tirocinante viene equiparata a quella del lavoratore dipendente. Ne consegue che il soggetto ospitante è tenuto, nei confronti dei tirocinanti al rispetto integrale delle disposizioni in materia di salute e sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
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