L’INPS, con la circolare n. 34 del 28 febbraio 2022, fornisce le prime istruzioni amministrative e procedurali in relazione all’abrogazione, a decorrere dal 1° marzo 2022, delle prestazioni di Assegno per il nucleo familiare e di Assegni familiari.
Le due prestazioni sono abolite ma, come previsto dal comma 3, articolo 10 del decreto legislativo n. 230/2021, limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili.
Si crea un sistema a doppio binario, e dal 1° marzo 2022:
- gli assegni al nucleo familiare e gli assegni familiari non saranno più riconosciuti ai nuclei familiari con figli e orfanili, per i quali subentra la tutela dell’assegno unico;
- continueranno, invece, ad essere riconosciuti in relazione ai nuclei familiari composti unicamente dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti, di età inferiore a diciotto anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.
Domanda ANF 2022: chi può ancora richiedere gli assegni INPS per il nucleo familiare
In presenza nel nucleo familiare di un figlio a carico fino a 21 anni, ovvero con disabilità senza limiti di età, il diritto all’assegno unico porterà al venir meno della possibilità di fare domanda INPS per gli ANF.
Solo al compimento del ventunesimo anno di età, ossia una volta venuto meno il diritto a beneficiare dell’assegno unico, tornerà possibile richiedere gli assegni al nucleo familiare per i soggetti diversi dal figlio, quali il coniuge o ad esempio sorelle, fratelli o nipoti per i quali ricorre il diritto alla prestazione.
Le due misure non possono quindi coesistere, anche se relative a soggetti diversi.
La domanda di ANF potrà essere presentata se per i figli maggiorenni e di età inferiore ai 21 anni non sussistano i requisiti per beneficiare dell’assegno unico.
Come evidenziato dall’INPS nella circolare n. 34/2022, la domanda di ANF potrà essere presentata per i soggetti diversi dai figli se nel nucleo familiare non è presente:
- un figlio minorenne a carico;
- un figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei ventuno anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:
- frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
- svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
- sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
- svolga il servizio civile universale;
- figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.
Ricapitolando quindi, ai fini della presentazione delle domande per le prestazioni economiche, dal 1° marzo 2022 le regole previste sono le seguenti:
- nel caso in cui venga presentata una domanda di ANF per un nucleo familiare in cui è presente anche un solo figlio minorenne a carico, tale domanda sarà respinta per tutti i componenti del nucleo familiare;
- nel caso in cui venga presentata una domanda di ANF per un nucleo familiare in cui è presente un figlio maggiorenne a carico con età fino ai 21 anni o un figlio con disabilità a carico, senza limiti di età, qualora i controlli, anche automatizzati, nelle banche dati disponibili diano esiti negativi sul riconoscimento dell’Assegno unico, sarà possibile procedere all’accoglimento dell’ANF per i soggetti diversi dai figli, quali il coniuge o eventuali sorelle, fratelli o nipoti nelle previste condizioni di diritto a prestazioni ANF.
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