Sono state pubblicate ieri dall’INPS, con la circolare n. 65 del 30 maggio,  le nuove tabelle degli assegni per il nucleo familiare, previsti dal  decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153,

In attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, che ha istituito all’articolo 1, con decorrenza 1° marzo 2022, l’Assegno unico e universale per i figli a carico e ha abrogato, dalla medesima data, l’Assegno per il nucleo familiare per i nuclei con figli e orfanili, i nuovi livelli di reddito familiare riguardano esclusivamente i nuclei con familiari diversi da quelli con figli e orfanili e, quindi, composti dai coniugi, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti.

La rivalutazione  annuale  sulla base dell’indice ISTAT 2021 (+1,9%) dunque è stata predisposta solo  per le tabelle seguenti:

  • 19      NUCLEI FAMILIARI COMPOSTI SOLO DA MAGGIORENNI INABILI DIVERSI DAI FIGLI
  • 20A  NUCLEI FAMILIARI CON ENTRAMBI I CONIUGI E SENZA FIGLI CON ALMENO UN FRATELLO O SORELLA
  • 20B  NUCLEI FAMILIARI SENZA FIGLI E CON UN FRATELLO O SORELLA INABILE
  • 21A   NUCLEI FAMILIARI SENZA FIGLI E SENZA COMPONENTI INABILI
  • 21B   NUCLEI FAMILIARI MONOPARENTALI SENZA FIGLI E SENZA COMPONENTI INABILI
  • 21C   NUCLEI FAMILIARI SENZA FIGLI CON UN CONIUGE INABILE
  • 21D  NUCLEI MONOPARENTALI  DI CUI IL RICHIEDENTE INABILE  SENZA FIGLI CON ALMENO UN FRATELLO, SORELLA O NIPOTE

Le nuove  tabelle con i valori rivalutati sulla base del predetto Indice,   sono  in vigore per il periodo dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2023.