L’INPS, con il messaggio n. 724 del 17 febbraio 2023, relativamente all’Assegno unico e universale per i figli a carico, introdotto dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, fornisce nuove indicazioni in merito all’applicazione ai nuclei vedovili della maggiorazione, prevista dall’articolo 4, comma 8, del medesimo decreto legislativo, c.d. bonus per il secondo percettore di reddito.

La norma fornisce le regole da seguire per l’attribuzione del cosiddetto “bonus”:

“Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, è prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1, fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro la maggiorazione non spetta.”

I chiarimenti forniti dall’INPS nel messaggio numero 724/2023 tengono conto della maggiore fragilità dei nuclei con un genitore vedovo.

Con parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, l’INPS comunica che il bonus per il secondo percettore di reddito sarà riconosciuto anche nei casi di genitori vedovi, nel caso in cui la morte dell’altro genitore lavoratore si sia verificata nell’anno in cui è riconosciuto l’assegno unico.

I nuclei familiari interessati non dovranno provvedere ad ulteriori adempimenti: le somme verranno riconosciute in automatico.

Nel messaggio si sottolinea, infatti, quanto di seguito riportato:

“Pertanto, per le domande di Assegno presentate a decorrere dal 1° gennaio 2022, la maggiorazione in esame sarà applicata fino al mese di febbraio 2023 e cesserà di essere erogata a decorrere dalla rata di Assegno – qualora spettante – per la mensilità di marzo 2023.”

Le stesse regole verranno applicate anche per le annualità future.

In conclusione, quindi, se la morte del genitore lavoratore avviene nel corso dell’annualità di fruizione dell’assegno unico non determina la perdita del bonus per tale annualità.

La prestazione verrà riconosciuta fino alla nuova annualità.