L’INPS, con la circolare n. 116 del 17 ottobre 2022, fornisce le istruzioni applicative in materia di indennità una tantum per i lavoratori dipendenti, prevista dall’articolo 18 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 (cd. decreto “Aiuti ter”).

In particolare, l’articolo 18 prevede che sia riconosciuta in via automatica, per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 150 euro ai lavoratori dipendenti, purché venga rispettato il limite della retribuzione mensile, da intendersi come retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di 1.538 euro, nella competenza del mese di novembre 2022.

L’Istituto, inoltre, chiarisce i seguenti aspetti:

  • nella verifica della soglia retributiva vanno considerate anche le somme eventualmente escluse da imposizione contributiva a causa del superamento del massimale annuo o che beneficiano della riduzione contributiva prevista dell’articolo 55 del decreto-legge n. 50/2017;
  • nel rispetto del tetto stabilito, l’indennità va erogata al lavoratore o alla lavoratrice anche nel caso in cui la retribuzione risulti azzerata a causa di eventi tutelati con copertura di contribuzione figurativa integrale INPS come, ad esempio, cassa integrazione o congedi parentali;
  • stesso discorso vale in caso di copertura di contribuzione figurativa parziale;
  • diverso, invece, è il caso della retribuzione azzerata a causa della sospensione del rapporto di lavoro per eventi, previsti dalla legge o dalla contrattazione, non coperti da contribuzione figurativa a carico dell’INPS: chi, ad esempio, si trova in aspettativa non retribuita non ha diritto al bonus 150 euro.

Oltre a percepire per il mese di novembre una retribuzione fino a un massimo di 1.538 euro, le lavoratrici e i lavoratori dipendenti ricevono l’indennità  in presenza dei seguenti requisiti:

  • avere uno o più rapporti di lavoro attivi nel mese di novembre 2022 con un datore di lavoro del settore pubblico o privato (il rapporto può essere a tempo determinato o indeterminato, ne hanno diritto, inoltre, anche le lavoratrici e i lavoratori in somministrazione e spetta in misura piena anche in caso di contratto a tempo parziale);
  • non essere titolari dei trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione;
  • non essere beneficiari del reddito di cittadinanza.

Queste ultime due condizioni devono essere dichiarate nell’autocertificazione da presentare al datore di lavoro per richiedere il pagamento dell’indennità in busta paga insieme alla retribuzione di novembre 2022.

In ogni caso dal momento che si ha diritto a una sola indennità: chi ha più rapporti di lavoro deve presentare il documento solo a chi eroga le somme.

Una volta ricevuta l’autocertificazione, il datore di lavoro procedere con il pagamento del bonus 150 euro in busta paga con la retribuzione di competenza del mese di novembre 2022: dal punto di vista pratico, quindi, il pagamento può avvenire sia a novembre che a dicembre 2022.

A sua volta il datore di lavoro deve, poi, recuperare in compensazione l’indennità anticipata con la denuncia di competenza del mese di novembre 2022.

Il bonus è escluso per i lavoratori con rapporto di lavoro domestico, per i titolari dei trattamenti di cui all’articolo 19, commi 1 e 16, del medesimo decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 e per gli operai agricoli a tempo determinato, considerato che l’istituto della compensazione delle anticipazioni delle prestazioni temporanee non è previsto per tali lavoratori a tempo determinato.