A seguito di un nuovo confronto tra la Commissione Europea e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’INPS ha aggiornato le indicazioni operative relative all’esonero contributivo totale previsto dal Decreto-Legge “Coesione”, destinato alle assunzioni di giovani under 35.

L’agevolazione consiste in un esonero del 100% dei contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro (con esclusione di premi e contributi INAIL), entro un tetto massimo di 500 euro mensili per ciascun lavoratore. Tale esonero è concesso nel rispetto dei limiti di spesa previsti, delle procedure e dei criteri di ammissibilità, compresi eventuali vincoli territoriali. Per le assunzioni nelle Zone Economiche Speciali (ZES), il limite mensile è elevato a 650 euro.

Su richiesta della Commissione UE, a partire dal 1° luglio 2025, il requisito dell’incremento occupazionale netto – inizialmente previsto solo per le assunzioni nelle Regioni comprese nella ZES ai sensi dell’art. 22, comma 3, del DL 60/2024 – viene esteso a tutto il territorio nazionale anche per le assunzioni e trasformazioni disciplinate dall’art. 22, comma 1, dello stesso decreto.

In conseguenza di tale modifica, messaggio n. 1935 del 18 giugno 2025, l’INPS ha aggiornato le istruzioni contenute nella circolare n. 90 del 12 maggio 2025, in particolare al paragrafo 7.

Come chiarito nella medesima circolare e in conformità con l’interpretazione della giurisprudenza comunitaria, il calcolo dell’incremento occupazionale netto richiede il confronto tra il numero medio di Unità Lavorative Annue (ULA) dell’anno precedente e quello dell’anno successivo all’assunzione.

Pertanto, il diritto all’esonero si consolida soltanto qualora, al termine dell’anno successivo all’assunzione, risulti effettivamente realizzato l’incremento occupazionale previsto. In caso contrario, il datore di lavoro sarà obbligato a restituire le mensilità di contribuzione già esonerate.

Infine, l’INPS ha comunicato che il modulo di domanda per il “Bonus Giovani” è stato aggiornato, includendo una dichiarazione da rendere ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000. In essa, il datore di lavoro deve attestare che il diritto a fruire dell’esonero previsto dall’art. 22, comma 1, del DL 60/2024 – per assunzioni e trasformazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2025 – è condizionato alla realizzazione e al mantenimento dell’incremento occupazionale netto.