L’INPS, con il messaggio n. 2902 del 21 luglio 2020, informa che, a seguito dell’emanazione della legge 17 luglio 2020, n. 77 – di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), è stato esteso il periodo di fruizione del congedo COVID-19, di cui all’articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, individuando un arco temporale che decorre dal 5 marzo 2020 fino al 31 agosto 2020, sempre per un massimo di 30 giorni.

E’ stata inoltre introdotta la possibilità di fruire di tale congedo anche in modalità oraria a far tempo dal 19 luglio 2020.

L’INPS, ad oggi, ha aggiornato il periodo di fruizione fino alla data del 31 agosto 2020, ma non ha ancora implementato la modalità oraria.