L’articolo 41 del DL n. 73/2021 ha introdotto una particolare tipologia di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, accessibile dal 1° luglio al 31 ottobre 2021, per incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro delle persone disoccupate.

Questa formula contrattuale ha alcune specifiche caratteristiche:

  • prevede la definizione di un progetto individuale di inserimento di sei mesi per garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al nuovo contesto lavorativo;
  • permette ai datori di lavoro privati, esclusi quelli del settore agricolo e del lavoro domestico, di beneficiare di un esonero per un massimo di 6 mesi pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti INAIL nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

L’INPS fornisce le prime indicazioni sull’esonero ma rimanda a settembre le istruzioni per la richiesta di ammissione all’esonero e per la compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro.

Dal punto di vista pratico, quindi, hanno diritto all’esonero contributivo totale i datori di lavoro che stipulano un contratto di rioccupazione, definito dall’INPS nella circolare numero 115 del 2 agosto 2021 come “un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, stipulato in forma scritta ai fini della prova, diretto a incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 19 del decreto-legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nella fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza epidemiologica”.

Sono esclusi da questa possibilità:

  • i datori di lavoro del settore agricolo;
  • i datori di lavoro domestico;
  • le Pubbliche Amministrazioni;
  • le imprese del settore finanziario.

Per capire in quali casi è possibile accedere al beneficio, è necessario chiarire prima di tutto la definizione di “disoccupati”: soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle politiche attive del lavoro concordate con il centro per l’impiego.

Al termine del periodo di inserimento le parti possono recedere dal contratto tenendo conto del termine di preavviso. Se il datore di lavoro al termine dell’esperienza di prova licenzia il lavoratore perde, però, il beneficio.

Se, invece, il periodo di inserimento si conclude e nessuna delle parti recede dal contratto, si instaura un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

L’INPS chiarisce:

“si rappresenta che il recesso datoriale dal rapporto ante tempus comporta l’applicazione di quanto già previsto dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, ossia la possibile reintegra del lavoratore o la corresponsione di una indennità risarcitoria”.

Perché possa beneficiare dell’esonero contributivo legato al contratto di rioccupazione, il datore di lavoro deve rispettare una serie di condizioni che l’INPS riepiloga nelle istruzioni dedicate:

  • regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di DURC;
  • rispetto delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  • rispetto del diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine che abbia manifestato per iscritto – entro sei mesi dalla cessazione del rapporto (tre mesi per i rapporti stagionali) – la propria volontà di essere riassunto;
  • assenza presso il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione di sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale, fanno eccezione i casi in cui l’assunzione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati a un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione; la sospensione dal lavoro per una causale connessa all’emergenza Covid è assimilabile agli eventi oggettivamente non evitabili e quindi se l’azienda è interessata da sospensioni del lavoro per le causali collegate all’emergenza epidemiologica in atto, può comunque procedere a nuove assunzioni mediante instaurazione di un contratto di rioccupazione.

Inoltre, ci sono altri requisiti da rispettare:

  • alla data della nuova assunzione, il lavoratore deve trovarsi in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 19 del D.lgs n. 150/2015;
  • datori di lavoro non devono avere effettuato, nei sei mesi precedenti l’assunzione, licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo (sono esclusi quelli per sopravvenuta inidoneità assoluta al lavoro e per superamento del periodo di comporto) o a licenziamenti collettivi nella stessa unità produttiva.

Lo sgravio contributivo legato al contratto di rioccupazione non entra in contrasto in alcun modo con altre agevolazioni  ma dal momento che è pari al 100%, nei sei mesi di copertura è comunque l’unico incentivo applicabile.

Sulla gestione della cumulabilità, l’INPS specifica:

“Dal mese successivo a quello in cui ha termine il periodo di fruizione dell’agevolazione, avente durata massima pari a sei mesi, potranno successivamente trovare applicazione gli ulteriori esoneri o agevolazioni eventualmente spettanti. Si chiarisce, al riguardo, che il periodo di durata massima di tali ultimi esoneri dovrà essere calcolato al netto del periodo di fruizione dell’esonero contributivo previsto dal decreto Sostegni bis”.

Tutti i dettagli sull’esonero contributivo legato al contratto di rioccupazione nel testo integrale della circolare numero 115 del 2 agosto 2021.