Con la circolare n. 84 del 10 luglio 2020 l’ Inps illustra  le novità apportate dal decreto-legge n. 34/2020  sulla Cassa integrazione per sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, anche alla luce delle correzioni apportate dal decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52 che permette la continuità delle 18 settimane anche prima del 1 settembre.

Dopo tutti gli interventi normativi e anticipazioni di prassi sia dell’istituto che del Ministero  si confermano le seguenti regole principali :

Le sospensioni o riduzioni di attività per l’emergenza Coronavirus danno diritto a trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’ assegno ordinario con causale «Covid-19 nazionale», per una durata  complessiva di 18 settimane per periodi  compresi tra il  23 febbraio 2020 e il 31 ottobre  2020 di cui:

  • 9 entro il 31 agosto
  • ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso di 9 settimane.
  • ulteriori 4 settimane per periodi anche antecedenti al 1° settembre 2020 per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito delle quattordici settimane precedenti.
I  datori di lavoro che hanno unità produttive o lavoratori residenti o domiciliati nei comuni delle ex zone rosse in Veneto Lombardia ed Emilia Romagna  godono di 4 settimane in più, quindi la durata complessiva è  di 13  settimane.

Non c’ è bisogno di procedura sindacale ordinaria ma restano necessarie  l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto anche in forma telematica, entro i tre giorni dopo la comunicazione preventiva.

Per il FIS vanno seguiti invece i singoli  regolamenti dei  relativi Fondi  di solidarietà.

Le domande devono essere presentate, a pena di decadenza, :
  • entro il 17 luglio per i periodi di cassa integrazione situati dopo il 30 aprile (o entro il mese successivo all’inizio se il termine risulta successivo )
  • entro il 15 luglio per i periodi precedenti il 30 aprile .