Con la circolare n. 84 del 10 luglio 2020 l’ Inps illustra le novità apportate dal decreto-legge n. 34/2020 sulla Cassa integrazione per sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, anche alla luce delle correzioni apportate dal decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52 che permette la continuità delle 18 settimane anche prima del 1 settembre.
Dopo tutti gli interventi normativi e anticipazioni di prassi sia dell’istituto che del Ministero si confermano le seguenti regole principali :
Le sospensioni o riduzioni di attività per l’emergenza Coronavirus danno diritto a trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’ assegno ordinario con causale «Covid-19 nazionale», per una durata complessiva di 18 settimane per periodi compresi tra il 23 febbraio 2020 e il 31 ottobre 2020 di cui:
- 9 entro il 31 agosto
- ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso di 9 settimane.
- ulteriori 4 settimane per periodi anche antecedenti al 1° settembre 2020 per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito delle quattordici settimane precedenti.
Non c’ è bisogno di procedura sindacale ordinaria ma restano necessarie l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto anche in forma telematica, entro i tre giorni dopo la comunicazione preventiva.
Per il FIS vanno seguiti invece i singoli regolamenti dei relativi Fondi di solidarietà.
- entro il 17 luglio per i periodi di cassa integrazione situati dopo il 30 aprile (o entro il mese successivo all’inizio se il termine risulta successivo )
- entro il 15 luglio per i periodi precedenti il 30 aprile .
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