L’INPS, con la circolare n. 124 del 6 agosto 2021, fornisce indicazioni in ordine all’ambito di applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che ha previsto per l’anno 2021 l’esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alle Gestioni INPS e alle Casse previdenziali professionali autonome.

La norma della legge di bilancio riconosce l’esonero contributivo parziale ai seguenti  beneficiari:

  • lavoratori autonomi iscritti alla Gestione artigiani ed esercenti attività commerciali e alla Gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, 
  • nonché dei professionisti iscritti alla Gestione separata INPS (compresi i lavoratori soci di società e i professionisti componenti di studio associato) e dei professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza quali commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati, ecc. ( di cui ai DLgs 509/94 e DLgs 103/96)
  • i medici, gli infermieri e gli altri professionisti e operatori (di cui Legge 3/2018) già collocati in quiescenza e a cui sono stati conferiti incarichi di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa per far fronte all’emergenza COVID-19

Viene confermato che:

  • l’esonero è parziale per i contributi previdenziali complessivi dovuti per l’anno 2021, con esclusione dei contributi integrativi e dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL),
  • nel limite massimo individuale di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per ciascun lavoratore autonomo o professionista.

Requisiti per l’esonero

Per quanto riguarda gli iscritti INPS in particolare l’esonero  spetta   ai soggetti con posizione aziendale attiva alla data del 31 dicembre 2020 e che risultino iscritti alla Gestione previdenziale  alla data del 1° gennaio 2021. In ogni caso sono destinatari  i soggetti che abbiano provveduto a presentare tempestiva iscrizione alla Gestione previdenziale. Sono  esclusi i soggetti che abbiano avviato l’attività  a partire dal 1° gennaio 2021 compreso.

Inoltre, i soggetti in questione devono:

  • avere subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019. Il requisito non rileva per i soggetti iscritti nel corso dell’anno 2020 e con inizio attività nel medesimo anno. Nel caso in cui il soggetto beneficiario dell’esonero svolga l’attività in più studi  il requisito dovrà essere verificato sul codice fiscale dello studio in cui è esercitata in modo prevalente. ATTENZIONE : Gli imprenditori agricoli professionali  amministratore in società di capitali sono esclusi dal beneficio in quanto il reddito percepito non si configura come reddito prodotto dall’azienda;
  • avere percepito, nel periodo d’imposta 2019, un reddito da lavoro o derivante dall’attività che comporta l’iscrizione alla Gestione non superiore a 50.000 euro. Per i soggetti iscritti alle Gestioni speciali autonome dell’INPS degli artigiani ed esercenti attività commerciali e alla Gestione separata, il reddito è individuato nel reddito imponibile dichiarato nel quadro RR, sezione I o II, della dichiarazione dei redditi Persone fisiche,
  • risultare in possesso del requisito della regolarità contributiva verificato attraverso il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015;
  • non essere titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
  • non essere titolari di pensione diretta, diversa dall’assegno ordinario di invalidità , o da qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, a integrazione del reddito a titolo di invalidità, avente natura previdenziale

ATTENZIONE La sussistenza di tali requisiti non è richiesta per il personale sanitario, già in quiescenza,  iscritto alla Gestione separata.

Come fare domanda per l’esonero  contributivo parziale

Le domande di accesso devono essere presentate ad un solo ente previdenziale entro termini diversi e in particolare:

  • entro il 30 settembre 2021 per i lavoratori autonomi e professionisti iscritti all’INPS (nonché per i professionisti e operatori ex Legge 3/2018) obbligati al pagamento dei contributi alla Gestione separata INPS
  • entro il 31 ottobre 2021 per i professionisti iscritti agli enti di previdenza e assistenza ex DLgs. 509/94 e DLgs. 103/96.

La circolare precisa  che per l’inoltro  delle domande  alle Gestioni INPS saranno predisposti i modelli specifici per ogni gestione e ne verrà data comunicazione con  messaggi di prossima pubblicazione.

Per la presentazione della domanda dovranno essere utilizzati i seguenti percorsi:

  • Gestione speciale artigiani e commercianti Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti > Esonero contributivo art.1, co 20-22 bis L.178/2020;
  • Lavoratori iscritti alla Gestione speciale autonoma dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri nel Cassetto lavoratori autonomi > comunicazione bidirezionale;
  • Professionisti iscritti alla Gestione separata: Cassetto Previdenziale Liberi Professionisti > Domande Telematiche > Esonero contributivo L. 178/2020.