L’INPS, con la circolare n. 139 del 7 dicembre 2020, illustra le ulteriori misure in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, introdotte dal decreto legge n. 137/2020 (cd. Decreto “Ristori“) e fornisce le istruzioni sulla corretta gestione delle domande relative ai trattamenti previsti dagli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni.

Modifiche in materia di cassa integrazione

Nel quadro complessivo delle misure introdotte dal decreto-legge n. 137/2020 a sostegno ai lavoratori e alle imprese, l’articolo 12  ridetermina il periodo di trattamenti di cassa integrazione (ordinaria e in deroga) e di assegno ordinario che può essere richiesto dai datori di lavoro che hanno dovuto interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 nell’ultima parte dell’anno in corso. In particolare, la norma prevede che i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono richiedere la concessione dei trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria o in deroga) o dell’assegno ordinario, per periodi decorrenti dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021, per una durata massima di 6 settimane.

Va osservato che la nuova disciplina di cui al decreto-legge n. 137/2020 deve essere coordinata con quella precedentemente introdotta dal decreto – legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che parallelamente regolamenta l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale per il periodo dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020.

Conseguentemente, i datori di lavoro che hanno richiesto o che richiederanno periodi rientranti in tale ultima disciplina potranno, nel rispetto dei presupposti di legge, accedere ai trattamenti per i periodi (9+9 settimane) e alle condizioni dalla stessa previsti anche per periodi successivi al 15 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2020.

Esempio 1 – Azienda che non ha utilizzato le settimane del decreto Agosto
Se un’azienda ha sospeso o ridotto l’attività lavorativa per eventi legati al COVID-19 a far data dal 26 ottobre 2020, in assenza di precedenti autorizzazioni per periodi successivi al 12 luglio 2020 (ricordiamo sempre che il decreto Agosto ha decorrenza dal 13 luglio 2020), potrà richiedere le prime 9 settimane ai sensi del decreto Agosto con causale COVID-19 nazionale, senza così dover pagare il contributo addizionale.
Esempio 2 – Azienda che ha già utilizzato tutte le settimane del decreto agosto
Laddove l’azienda abbia già utilizzato tutte le settimane del decreto Agosto, potrà accedere alle 6 settimane previste dal decreto Ristori per il periodo dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021.
Attenzione
Ricordiamo che i periodi già richiesti ed autorizzati riferiti al decreto Agosto, successivi al 15 novembre 2020, sono imputati alle 6 settimane del decreto Ristori.

Destinatari dei trattamenti di cassa integrazione

Le 6 settimane previste dal decreto Ristori possono essere riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il secondo periodo delle 9 settimane del decreto Agosto (D.L. n. 104/2020), purchè lo stesso sia integralmente decorso, nonché ai datori di lavoro appartenenti ai settori dai vari D.P.C.M. che dispongono la limitazione o chiusura delle attività economico/produttive.
L’INPS precisa che l’invio delle domande riferite alle 6 settimane potrà essere effettuato a prescindere dall’avvenuto rilascio dell’autorizzazione delle seconde 9 settimane: pertanto, sarà necessaria un’attenta analisi delle scadenze previste dalla vigente normativa (entro la fine del mese successivo a quello a cui ha avuto inizio il periodo di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa).

Contributo addizionale

La circolare illustra le percentuali del contributo addizionale che per comodità di seguito sintetizziamo:
– contributo del 9%: imprese con una riduzione tra il fatturato del primo semestre 2019 e quello 2020 inferiore del 20%;
– contributo del 18%: imprese senza nessuna riduzione tra il fatturato del primo semestre 2019 e quello del primo semestre del 2020;
– nessun contributo: imprese che hanno subito una riduzione tra il fatturato del primo semestre 2019 e quello del primo semestre 2020 pari o superiore al 20% oppure per le imprese appartenenti ai settori previsti dai vari D.P.C.M. a prescindere dalla zona di attività, che hanno richiesto comunque all’istituto l’apposito codice di autorizzazione “4X”.