Con la circolare n. 67 del 29 maggio 2020, l’Inps fornisce le istruzioni amministrative in materia di indennità di sostegno al reddito – in favore delle categorie dei lavoratori stagionali, dei lavoratori intermittenti, dei lavoratori autonomi occasionali e degli incaricati alle vendite a domicilio, le cui attività lavorative sono state colpite dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, introdotte, per il mese di marzo 2020 dal decreto n. 10 del 4 maggio 2020 del Ministro del Lavoro e prorogate anche per gli ulteriori mesi di aprile e maggio 2020 dal successivo decreto-legge n. 34/2020.

  • Lavoratori stagionali
    Tra i destinatari dell’indennità in argomento, rientrano i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra la data del 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano prestato attività lavorativa per almeno trenta giornate nel predetto arco temporale.
    I lavoratori in possesso dei requisiti di cui sopra, hanno diritto all’indennità di 600 euro per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020. L’INPS, con Circolare n. 67/2020, precisa che con riferimento ai lavoratori stagionali che hanno presentato per il mese di marzo 2020 domanda per l’indennità di cui all’articolo 29 del D.L. n. 18/2020 e che non hanno beneficiato della relativa indennità in quanto la domanda è stata respinta esclusivamente in ragione della non appartenenza del datore di lavoro ai settori del turismo e degli stabilimenti termali, le domande stesse verranno riesaminate d’ufficio dall’INPS al fine di consentire la verifica dei requisiti di accesso per il mese di marzo, aprile e maggio 2020.
  • Lavoratori intermittenti
    Sono destinatari della indennità in oggetto i lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n. 81/2015, che abbiano svolto prestazione lavorativa – nell’ambito di uno o più contratti di tipo intermittente – per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020.
    L’INPS precisa che sono destinatari dell’indennità sia i lavoratori che sono stati titolari di rapporto di lavoro di tipo intermittente con obbligo di risposta alla chiamata e indennità di disponibilità,  sia i lavoratori che sono stati titolari di rapporto di lavoro di tipo intermittente senza obbligo di risposta alla chiamata e senza indennità di disponibilità.
  • Lavoratori autonomi occasionali
    Possono ottenere l’indennità in oggetto i lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
    In particolare, la norma prevede che detti lavoratori, ai fini dell’accesso all’indennità, siano stati titolari – nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 – di contratti di lavoro autonomo occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’art. 2222 del c.c. e che non abbiano un contratto di tale tipologia in essere alla data del 23 febbraio 2020.
    Inoltre, specifica l’INPS, tali lavoratori, per i contratti di lavoro autonomo occasionale di cui sono stati titolari nell’arco temporale compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020, “devono essere già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla Gestione separata di cui alla Legge n. 335/1995, con accredito di almeno un contributo mensile nel periodo dal 1° gennaio 2019 al 23 febbraio 2020”.
  • Lavoratori incaricati alle vendite a domicilio
    Si tratta dei lavoratori incaricati alle vendite a domicilio di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 114/1998.
    In particolare, possono accedere all’indennità in commento i lavoratori che possono fare valere per il 2019 un reddito annuo – derivante dalle predette attività – superiore a 5.000 euro, che siano titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione separata di cui alla l. n. 335/1995, e che non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Per tutte le categorie di seguito riportate, ai fini dell’ottenimento del beneficio in oggetto è necessario che alla data di presentazione della domanda essi non siano titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente – e, alla medesima data, non siano titolari di trattamento pensionistico diretto, salvo l’assegno ordinario di invalidità, di cui alla Legge n. 222/1984.

A tal fine, l’INPS precisa che ai fini della fruizione delle indennità per il mese di marzo 2020, e per i mesi di aprile e maggio 2020, è sufficiente la presentazione di un’unica domanda per l’indennità spettante in base alla categoria di appartenenza.