Con la circolare n. 86 del 15 luglio 2020, sono state illustrate le  novità apportate dal decreto-legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) all’ impianto normativo in materia di cassa integrazione in deroga con causale COVID-19, nonchè le successive modifiche recate dal decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52. Con l’occasione, sono state fornite indicazioni anche in merito al particolare trattamento previsto dall’ articolo 98, comma 7, del citato decreto-legge n. 34/2020, in favore degli sportivi professionisti.

I chiarimenti più importanti:

  1. l’accesso alle ulteriori 5+4 settimane è subordinato all’ autorizzazione delle Regioni di tutti i periodi di loro competenza, a prescindere da quanto effettivamente fruito;
  2. se sono stati autorizzati periodi parziali dovrà essere presentata alla Regione una nuova domanda;
  3. non potranno essere autorizzati dall’ Inps periodi anche parzialmente coincidenti con la decretazione regionale.

La Cigd è estesa:

  • a tutte le tre tipologie di apprendistato;
  • ai lavoratori a domicilio, anche se occupati presso imprese artigiane rientranti nella disciplina del Fondo bilaterale alternativo (Fsba);
  • ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti, iscritti all’Inpgi.
  • al settore sportivo professionistico (per 9 settimane), ma solo per i dipendenti iscritti al Fondo pensione sportivi professionisti che, nel 2019, hanno ricevuto retribuzione annua lorda non superiore a 50.000 euro.