L’INPS, con il messaggio n. 3096 del 5 agosto 2022, fornisce le prime indicazioni in materia di permessi di cui all’articolo 33 della legge n. 104/1992 e di congedo straordinario per figli con disabilità grave, di cui all’articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001, con riferimento ai lavoratori dipendenti del settore privato.

permessi 104 perdono la regola del referente unico e, a decorrere dal 13 agosto 2022, potranno fare domanda anche più lavoratori per un unico familiare con disabilità.

Con la locuzione referente unico si intende il soggetto che si assume il compito di prestare assistenza al soggetto con disabilità, beneficiando di una serie di tutele e agevolazioni.

Come evidenziato dall’INPS, se nel sistema previgente il diritto ai permessi 104 era riconosciuto solo ad un lavoratore dipendente, dal 13 agosto le regole saranno modificate in ottica estensiva.

Nel rispetto del limite dei tre giorni, i permessi 104 per l’assistenza alla stessa persona con disabilità grave potranno essere riconosciuti su richiesta a più soggetti tra gli aventi diritto, che potranno beneficiane alternativamente.

Si ricorda che secondo quanto previsto dalla legge 104 i permessi retribuiti spettano ai seguenti soggetti:

  • alle persone disabili in situazione di gravità;
  • ai genitori, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità;
  • al coniuge della persona disabile in situazione di gravità;
  • ai parenti o affini entro il 2° grado della persona disabile in situazione di gravità.

Possono usufruire dei permessi lavorativi ai fini della tutela prevista dalla legge 104 anche parenti o affini di 3° grado se il genitore o il coniuge della persona disabile in situazione di gravità abbiano compiuto 65 anni oppure siano affetti da patologie invalidanti, deceduti o mancanti.

Questi quindi i soggetti che potranno usufruire alternativamente dei permessi.

Le novità debutteranno a partire dal 13 agosto 2022, e in attesa dell’adeguamento delle procedure informatiche l’INPS evidenzia che resta possibile presentare domanda secondo i consueti canali (sito web, contact center integrato o Istituti di Patronato).

Novità dal 13 agosto anche per il congedo straordinario

Le nuove istruzioni sui permessi 104 si affiancano a quelle fornite dall’INPS nell’ambito del congedo straordinario, anch’esso modificato dal decreto legislativo n. 105/2022.

Come evidenziato dal messaggio INPS del 5 agosto 2022, le novità apportate sono le seguenti:

  • il “convivente di fatto di cui all’articolo 1, comma 36”, della legge 20 maggio 2016, n. 76, rientra tra i soggetti individuati prioritariamente dal legislatore ai fini della concessione del congedo in parola, in via alternativa e al pari del coniuge e della parte dell’unione civile;
  • il congedo in esame spetta anche nel caso in cui la convivenza, qualora normativamente prevista, sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo.

Anche in questo caso, sarà dal 13 agosto 2022 che si estenderà la platea dei soggetti che potranno richiedere il congedo straordinario, secondo il seguente ordine di priorità:

  • il coniuge convivente, la parte dell’unione civile convivente, il convivente di fatto della persona disabile in situazione di gravità;
  • in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti di uno dei soggetti di cui sopra:
    1. il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità;
    2. uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, se anche i genitori sono deceduti, mancanti o invalidi;
    3. uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità, se anche genitori e figli conviventi sono mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
    4. parenti o affini entro il terzo grado conviventi con il disabile se anche i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

Per poter fruire del congedo straordinario non sarà quindi necessario che la convivenza sussista all’atto di presentazione della domanda, ma sarà possibile instaurarla anche successivamente purché sia garantita per tutto il periodo di fruizione.