L’INPS, con il messaggio numero 3131 del 21 agosto 2020, fornisce le prime indicazioni sulla gestione delle nuove domande di CIGO, CIG in deroga, assegno ordinario e CISOA in relazione alle disposizioni introdotte dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.
Il decreto estende gli ammortizzatori sociali per causale Covid-19 (CIGO, FIS, CIGD, FSBA, CISOA) di ulteriori 18 settimane complessive (9+9) utilizzabili dalle imprese nell’arco temporale ricompreso fra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020.
Alle prime 9 settimane potranno accedere tutti i datori di lavoro senza oneri a loro carico. Secondo il decreto però i periodi di trattamento Covid-19 già autorizzati ai sensi del D.L. 18/2020 (Decreto Cura Italia), così come modificato dal D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio), per i periodi successivi al 13 luglio 2020 saranno però negativamente computati nelle prime 9 settimane disciplinate dal Decreto agosto.
Le ulteriori 9 settimane saranno concesse solamente ai datori di lavoro ai quali saranno state interamente autorizzate le precedenti 9. Tuttavia, l’accesso a questo secondo pacchetto di settimane non è a costo zero per le imprese in quanto assoggettato al pagamento di contributo addizionale determinato sulla perdita di fatturato nei primi 6 mesi del 2020 in rapporto al medesimo periodo nel 2019. Nello specifico, il predetto contributo è pari al:
- 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
- 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che NON hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.
Non è dovuto alcun contributo addizionale se la riduzione di fatturato sia stata pari o superiore al 20%.
Ai fini dell’accesso alle seconde nove settimane, il datore di lavoro, all’atto della presentazione della domanda all’INPS, deve autocertificare la sussistenza dell’eventuale riduzione del fatturato. L’Inps, sulla base dell’autocertificazione allegata alla domanda, individua l’aliquota del contributo addizionale, che il datore di lavoro è tenuto a versare a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale. In mancanza di autocertificazione, si applica l’aliquota del 18%. L’INPS disporrà le necessarie verifiche relative alla sussistenza dei requisiti richiesti e autocertificati.
Le domande di accesso ai trattamenti introdotti dal Decreto agosto devono essere inoltrate all’Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In fase di prima applicazione, tale termine decadenziale è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto, ossia entro il 30 settembre 2020.
In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’INPS, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall’adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini per l’invio di tali dati sono spostati al trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto, ossia entro il 30 settembre 2020 se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
Per quanto riguarda la prestazione dell’Assegno ordinario Covid-19 erogata dal Fondo FSBA alle imprese artigiane seguirà specifica informativa non appena in Fondo avrà diramato le indicazioni applicative del decreto.
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