L’INPS, con il messaggio n. 1008 del 9 marzo 2021, comunica le istruzioni operative per il differimento dei termini decadenziali relativi ai trattamenti di Cassa integrazione connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 disposta dal Decreto Milleproroghe.

Il citato decreto ha previsto il differimento al 31 marzo 2021 dei termini decadenziali per l’invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza da Covid-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi scaduti entro il 31 dicembre 2020.

Rientrano nel differimento tutte le domande di cassa integrazione (ordinaria e in deroga), di assegno ordinario (ASO) dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del D.Lgs. n. 148/2015, del Fondo di integrazione salariale (FIS), nonché quelle di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) connesse all’emergenza da COVID-19, i cui termini di trasmissione sono scaduti al 31 dicembre 2020. Pertanto, possono beneficiare della moratoria dei termini decadenziali le domande di trattamenti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 riferite a periodi del 2020 fino a novembre 2020 compreso.

Non solo le domande ma anche i modelli SR41 e SR43 con i dati necessari per il pagamento diretto o per il saldo dei trattamenti connessi all’emergenza da COVID-19, i cui termini di decadenza sono scaduti entro il 31 dicembre 2020, possono essere inviati entro la scadenza del 31 marzo 2021. La proroga, quindi, si riferisce ai documenti relativi a “eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 terminati a novembre 2020 ovvero a quelli la cui autorizzazione è stata notificata all’azienda entro il 1° dicembre 2020”.

In caso di domande già inviate e respinte con “una motivazione riconducibile alla sola tardiva presentazione della domanda” i datori di lavoro, per il riconoscimento dei periodi ricompresi nelle domande trasmesse, non dovranno riproporre nuove istanze e non sarà necessario ripetere la trasmissione del modello SR41 e SR43.

Una nuova domanda, invece, deve essere inviata in caso di un accoglimento parziale della domanda di CIG.