Fissati dall’Inps i minimi e massimali che consentono l’accredito della contribuzione per i lavoratori dipendenti sia del settore pubblico che privato nel 2020. I nuovi valori sono contenuti nella Circolare Inps numero 9/2020 pubblicata ieri.

Minimale

Il legislatore ha stabilito che, a prescindere dalla retribuzione di fatto percepita dal lavoratore, ai fini contributivi, l’importo della somma dovuto per la controprestazione lavorativa non possa essere inferiore a determinati limiti. Nello specifico l’articolo 1 del decreto legge 338/89 prevede che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore alle retribuzioni stabilite da leggi e da contratti collettivi o individuali (in quest’ultimo caso solo se ne deriva una retribuzione superiore a quella prevista dal contratto collettivo). A cesura del sistema la legge prevede che il reddito da lavoro dipendente da assoggettare a contribuzione deve essere aumentato, se inferiore, sino a raggiungere il 9,5% della pensione minima in vigore. Nel 2020, quindi, il minimale giornaliero da assoggettare a contributi risulta fissato a 48,98 euro, pari al 9,5% di 515,58 euro, il nuovo minimo di pensione nel FPLD a partire dal 1° gennaio 2020. Lo stipendio minimo contributivo mensile (minimale giornaliero per 26) risulta quindi pari a 1.273,48 euro. 

Il minimale giornaliero, valido per la generalità dei dipendenti, si determina in modo differente per i lavoratori a tempo parziale in relazione all’orario normale di lavoro. Ad esempio per un orario normale di 40 ore su sei giorni il minimale part-time sarà pari a 7,35 euro (48,98 x 6 : 40); se di 36 ore su 5 giorni sarà di 6,80 euro (48,98 x 5 : 36).

Massimale Contributivo

L’Inps fissa anche il massimale annuo contributivo e pensionabile per i nuovi assicurati dal 1° gennaio 1996 (cioè per i cd. contributivi puri) o per quelli che optano alla pensione contributiva. Nel 2020 questi lavoratori non sono tenuti a versare i contributi previdenziali per le retribuzioni che eccedono i 103.055,00 euro annui. Per i direttori generali, i direttori amministrativi e i direttori sanitari delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere il massimale contributivo è pari a 187.854 euro.

Maternità ed handicap

Rivisto al rialzo l’importo dell’indennità di maternità obbligatoria a carico del bilancio dello Stato (articolo 78 del decreto legislativo 151/2001) che nel 2020 è di 2.143,05 euro e il minimale
contributivo per le retribuzioni convenzionali in genere pari, quest’anno, a 27,21 euro. Per quanto riguarda invece il tetto massimo complessivo della retribuzione per congedo straordinario per assistere un familiare con handicap e dei relativi contributi obbligatori a carico dell’amministrazione l’Inps comunica che il valore quest’anno non può eccedere i 48.738,00 euro.

Per i datori di lavoro che non hanno potuto tener conto dei nuovi valori per il versamento dei contributi relativi a gennaio 2020, si ricorda che è possibile procedere alla regolarizzazione entro il prossimo 16 aprile.