L’INPS, con la circolare n. 111 del 29 dicembre 2023, fornisce le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali relativi all’esonero contributivo per le assunzioni a tempo determinato e indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di soggetti beneficiari dell’Assegno di inclusione e del Supporto per la formazione e il lavoro.
Per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, compreso il contratto di apprendistato, l’agevolazione è pari, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, all’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile, per la durata di 12 mesi.
L’agevolazione spetta anche in relazione alle assunzioni dei soggetti beneficiari del SFL o dell’ADI effettuate con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale. In tali ipotesi, viene riconosciuto, per ciascun lavoratore, per un periodo massimo di 12 mesi e, comunque, non oltre la durata del rapporto di lavoro, nella misura del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
Condizioni di spettanza particolare per questo esonero contributivo è data dal fatto che i datori di lavoro devono necessariamente inserire l’offerta di lavoro nel Sistema informativo per l’ Inclusione sociale e lavorativa ( SIISL ). L’ incontro tra domanda e offerta deve quindi avvenire solo ed esclusivamente su tale piattaforma.
Condizioni generali di fruizione degli incentivi
Per quanto riguarda i principi generali di fruizione degli incentivi stabiliti dall’articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015, l’esonero contributivo in oggetto, costituendo un incentivo all’assunzione, deve rispettare congiuntamente le seguenti condizioni:
- l’assunzione non costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all’assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione;
- l’assunzione non viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
- presso il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione non sono in atto sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati a un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione;
- l’assunzione non riguarda lavoratori licenziati nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari o della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento. Detta condizione si applica anche all’utilizzatore del lavoratore somministrato.
Con riferimento al rispetto delle norme fondamentali in materia di condizione di lavoro e di assicurazione sociale obbligatoria, la fruizione dell’esonero contributivo in oggetto è subordinata al rispetto, da parte del datore di lavoro che assume, delle condizioni fissate dall’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, di seguito elencate:
- regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Condizioni specifiche
Il decreto-legge n. 48/2023 subordina l’applicabilità dell’esonero contributivo per l’assunzione dei soggetti beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro o dell’Assegno di inclusione al rispetto di talune condizioni specificamente previste.
Il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell’incentivo in oggetto maggiorato delle sanzioni civili, nelle seguenti fattispecie di interruzione del rapporto di lavoro realizzatesi nei ventiquattro mesi successivi all’assunzione:
- licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo dichiarato illegittimo;
- recesso dal contratto di apprendistato, da parte del datore di lavoro, al termine del periodo di formazione;
- recesso dal contratto, da parte del datore di lavoro, durante il periodo di prova;
- dimissioni del lavoratore per giusta causa.
Coordinamento con altri esoneri
Nel definire il regime dell’esonero contributivo per l’assunzione dei beneficiari del SFL o dell’ADI, il legislatore ha fissato espressamente gli ambiti di compatibilità.
La citata disposizione prevede, infatti, che l’esonero contributivo in oggetto sia cumulabile, in primo luogo, con gli esoneri contributivi per l’occupazione giovanile e per l’assunzione di lavoratrici svantaggiate da ultimo normati dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197.
Tenuto conto che le misure in questione possono trovare applicazione per le sole assunzioni/trasformazioni effettuate entro il 31 dicembre 2023, mentre l’incentivo in trattazione trova applicazione per le sole assunzioni/trasformazioni effettuate a far data dal 1° gennaio 2024, la citata cumulabilità deve ritenersi non operante.
L’articolo 10, comma 9, del decreto-legge n. 48/2023 prevede altresì che l’esonero contributivo in oggetto sia cumulabile con l’incentivo economico per l’assunzione di soggetti disabili di cui all’articolo 13 della legge n. 68/1999.
Portale delle agevolazioni
Allo scopo di conoscere con certezza l’ammontare del beneficio spettante, il datore di lavoro deve inoltrare all’INPS – avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line appositamente predisposto dall’Istitutoe reperibile sul sito internet www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni” – la domanda di ammissione all’agevolazione. Al riguardo, si precisa che verrà data comunicazione della pubblicazione del suddetto modulo con apposito messaggio.
L’INPS, una volta ricevuta la domanda telematica, mediante i propri sistemi informativi centrali:
- calcolerà l’ammontare del beneficio spettante in base alle informazioni sul Supporto per la formazione e il lavoro o dell’Assegno di inclusione in suo possesso e in base all’ammontare dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore dichiarati nella richiesta;
- consulterà, qualora ricorrano le condizioni previste dai regolamenti comunitari in materia di aiuti “de minimis”, il Registro Nazionale degli aiuti di Stato per verificare che per quel datore di lavoro vi sia possibilità di riconoscere l’agevolazione richiesta;
- fornirà, qualora risulti che il lavoratore sia percettore del SFL o dell’ADI e che vi sia sufficiente capienza di aiuti “de minimis” in capo al datore di lavoro, un riscontro di accoglimento della domanda.
L’importo dell’esonero riconosciuto dalle procedure telematiche costituirà l’ammontare massimo dell’agevolazione che potrà essere fruita nelle denunce contributive.
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