L’INPS, con la circolare n. 56 del 12 aprile 2021, fornisce le prime indicazioni operative circa l’esonero per l’assunzione di giovani under 36 a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate nel biennio 2021-2022.

L’incentivo spetta per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate nel biennio 2021-2022, di soggetti che, alla data dell’evento incentivato, non abbiano compiuto il 36° anno di età (età inferiore o uguale a 35 anni e 364 giorni) e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa.

Restano esclusi dal beneficio i seguenti rapporti di lavoro:

  • rapporti di apprendistato,
  • contratti di lavoro intermittente,
  • contratti di lavoro domestico,
  • contratti con personale con qualifica dirigenziale.

Misura e durata dell’incentivo

L’incentivo, valevole per le sole assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, è pari, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, all’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui e per un massimo di 36 mesi.

L’esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di 48 mesi ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti Regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 500 euro (6.000/12) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 16,12 euro (€ 500/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

Nella determinazione delle contribuzioni oggetto dello sgravio è necessario fare riferimento alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente esonerabile.

Datori di lavoro

L’esonero è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo. Sono escluse:

  • le pubbliche amministrazioni,
  • le imprese del settore finanziario (che svolgono le attività indicate nella classificazione NACE al settore “K” – Financial and insurance activities), in quanto non rientranti nell’ambito di applicazione della comunicazione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020.

Condizioni per l’incentivo

La fruizione dell’esonero contributivo è subordinato alla sussistenza delle seguenti condizioni:

  • il lavoratore, alla data della nuova assunzione, non deve aver compiuto 36 anni (età massima di 35 anni e 364 giorni);
  • il lavoratore, nel corso della sua vita lavorativa, non deve essere stato occupato, presso il medesimo o qualsiasi altro datore di lavoro, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
  • eventuali periodi di apprendistato, svolti in precedenza, non sono ostativi al riconoscimento dell’agevolazione;
  • un eventuale rapporto di lavoro intermittente a tempo indeterminato non è ostativo all’agevolazione;
  • un eventuale rapporto di lavoro di lavoro domestico a tempo indeterminato non influisce sulla possibilità di riconoscere legittimamente l’agevolazione;
  • il lavoratore non deve aver avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a scopo di somministrazione;
  • non si ha diritto alla fruizione dell’esonero anche laddove il precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato si sia risolto per mancato superamento del periodo di prova
  • non si ha diritto alla fruizione dell’esonero anche laddove il precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato si sia risolto per dimissioni del lavoratore;
  • il datore di lavoro non deve aver proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi (ai sensi della legge n. 223/1991), nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva;
  • il datore di lavoro non deve procedere, nei 9 mesi successivi all’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi (ai sensi della legge n. 223/1991).

Bisognerà comunque attendere l’autorizzazione della Commissione europea, perchè l’Inps pubblichi un messaggio con le istruzioni per la fruizione della misura di legge in oggetto, con particolare riguardo alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro.