L’INPS, con la circolare n. 124 del 28 ottobre 2022, comunica la variazione, a decorrere dal 2 novembre 2022, della misura dell’interesse di dilazione e di differimento e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
L’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili ai sensi dell’articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, è pari al tasso dell’8% annuo e trova applicazione con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 2 novembre 2022.
I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore non subiranno modificazioni.
Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso, pari all’8%, sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di ottobre 2022.
Entrando nel merito delle sanzioni, l’Inps precisa che nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, la sanzione civile è pari al 7,50% in ragione d’anno (tasso del 2,00% maggiorato di 5,5 punti).
Resta ferma, in caso di evasione (articolo 116, comma 8, lettera b)la misura della sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30 per cento nel limite del 60 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
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