L’INPS, con la circolare n. 105 del 18 settembre 2020, fornisce le prime istruzioni relative all’ esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedano ulteriori trattamenti di cassa integrazione di cui all’ articolo 3, del D.L. n. 104/2020 (cd. Decreto “Agosto).
In particolar modo, l’art. 3 in parola ha previsto, in favore dei datori di lavoro del settore privato, con esclusione di quello agricolo, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2020 e a condizione che i medesimi datori non richiedano i nuovi interventi di integrazione salariale di cui all’ articolo 1 del citato decreto-legge.
Possono accedere all ’esonero contributivo i datori di lavoro privati ( viene esclusa pertanto la P.A.) che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, degli interventi di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del D.L. n, 18/2020, ossia dei trattamenti ordinari di integrazione salariale, degli assegni ordinari e dei trattamenti di integrazione salariale in deroga, riconosciuti secondo la disciplina posta in relazione all’ emergenza epidemiologica da COVID-19 (anche per periodi di integrazione salariale ai sensi del citato decreto-legge n. 18 del 2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020).
L’ammontare dell’esonero è pari – ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche – alla contribuzione non versata (del datore di lavoro) per il doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei suddetti due mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’ INAIL. L’importo dell’esonero così calcolato deve essere, poi, riparametrato e applicato su base mensile per un periodo massimo di quattro mesi e non può superare, per ogni singolo mese di fruizione dell’agevolazione, l’ammontare dei contributi dovuti. Pertanto, più specificamente, si rappresenta che l’effettivo ammontare dell’esonero sarà pari al minor importo tra la contribuzione teoricamente dovuta per la retribuzione persa in forza del doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei mesi di maggio e giugno 2020 e la contribuzione datoriale dovuta nelle singole mensilità in cui ci si intenda avvalere della misura.
L’esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.
L’INPS evidenzia che l’applicazione del beneficio è, infine, subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
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