L’INPS, con il messaggio n. 3141 del 7 settembre 2023, comunica che lo sportello telematico per l’acquisizione delle istanze per la fruizione dei permessi di cui all’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è stato integrato con la nuova funzionalità “Variazione dati domanda” per consentire la variazione delle condizioni dichiarate in una domanda già presentata in modalità telematica, fermi restando i vincoli dipendenti dalla normativa vigente.
La nuova funzionalità è raggiungibile dal portale dell’Istituto www.inps.it, accedendo al servizio “Indennità per permessi fruiti dai lavoratori per assistere familiari disabili in situazione di gravità o fruiti dai lavoratori disabili medesimi” tramite il percorso “Lavoro” > “Congedi, permessi e certificati” > “Permessi” e selezionando la voce di menu “Comunicazione di variazione”, dopo avere effettuato l’autenticazione tramite SPID almeno di livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica).
Consente al lavoratore di variare i dati di una domanda già inoltrata all’Istituto in modalità telematica, fermi restando i vincoli dipendenti dalla normativa vigente.
Attraverso la nuova funzionalità è possibile effettuare la rinuncia alla domanda che si intende variare, presentando contestualmente la nuova domanda con le variazioni che si ritengono necessarie.
La richiesta di “Variazione dati domanda” può essere effettuata solo per le domande in corso di fruizione nel mese di presentazione della richiesta. Conseguentemente, il periodo richiesto nella domanda che si intende variare deve comprendere, in tutto o in parte, il mese in cui si presenta la richiesta di variazione dati.
Se, all’atto della comunicazione, il periodo richiesto nella domanda che si intende variare è interamente trascorso oppure non è ancora iniziato, non è possibile effettuare la comunicazione di variazione.
Fonte: INPS
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