L’INPS informa che è stato prorogato al 31 maggio 2021 il termine per la presentazione delle domande di Reddito di Emergenza (REM), di cui all’articolo 12 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, precedentemente fissato al 30 aprile.
Il differimento del termine per l’invio delle domande è stato autorizzato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, tenuto conto della necessità di garantire un più ampio accesso al REM.
Reddito di emergenza 2021: requisiti
Il Reddito di emergenza consiste in un sostegno economico in favore dei nuclei familiari che versano in particolari difficoltà a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Per riceverlo occorre soddisfare i seguenti requisiti:
- residenza in Italia al momento della domanda, verificata con riferimento al solo componente richiedente il beneficio;
- un valore del reddito familiare con riferimento al mese di febbraio 2021 inferiore a una soglia pari all’ammontare del beneficio;
- un valore ISEE, attestato dalla DSU valida al momento di presentazione della domanda, inferiore a 15 mila euro.
- un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2020 (verificato al 31 dicembre 2020) inferiore a 10 mila euro. La soglia aumenta di 5 mila euro:
- per ogni componente successivo al primo (fino a un massimo di 20 mila euro);
- in presenza di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini ISEE.
Inoltre, solo in caso di mancato soddisfacimento di questi requisiti, la norma prevede la possibilità di riconoscere il beneficio a coloro che abbiano terminato tra il 1 luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 le prestazioni NASpI e DIS-COLL e un ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, inferiore a una determinata soglia:
- il membro del nucleo familiare che ha terminato di beneficiare della NASpI o della DIS-COLL nel periodo di riferimento deve essere residente in Italia al momento di presentazione della domanda;
- al momento della presentazione della domanda, deve essere presente una DSU in corso di validità, con valore dell’indicatore ISEE, ordinario o corrente, non superiore a 30 mila euro.
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