Il lavoratore licenziato durante il periodo di “moratoria” introdotto dal Decreto Cura Italia e prolungato fino al 31 agosto dal Decreto Rilancio ha comunque diritto a percepire la Naspi e ciò a prescindere da ogni discussione in merito alla validità e all’efficacia  del recesso.

Si è pronunciato in tal senso il nostro maggiore Istituto Previdenziale con il messaggio n. 2261 /2020, prevenendo in tal modo alcuni comportamenti derivanti dai problemi applicativi connessi al divieto di licenziamento introdotto in questi mesi per fronteggiare la crisi economica legata all’emergenza sanitaria COVID-19.

Ricordiamo, infatti, che a decorrere dal 17 marzo 2020 è preclusa la possibilità di intimare licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo così come non potranno essere avviate procedure di licenziamento collettivo. Tuttavia, qualora ciò dovesse accadere, il dipendente maturerà comunque il diritto a percepire l’indennità di disoccupazione in quanto, ai fini della Naspi, non rileva la validità o invalidità del recesso, prerogativa questa del giudice del lavoro a seguito di idoneo accertamento giudiziario.

L’indennità sarà comunque erogata con riserva di restituzione nell’ipotesi in cui il lavoratore dovesse essere reintegrato in azienda a seguito di esito vittorioso della causa.

Parimenti la Naspi dovrà essere restituita anche nel caso in cui il datore di lavoro decidesse di revocare il licenziamento utilizzando la facoltà introdotta dal Decreto Rilancio per alcuni casi specifici.

Il messaggio Inps precisa, infine, che il divieto di licenziamento non si applica ai rapporti di lavoro domestico, soggetti a una disciplina speciale, e ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa, dato che esulano dal campo della subordinazione.