L’INPS, con la circolare n. 17 dell’8 febbraio 2023, comunica che la Banca Centrale Europea, con la decisione di politica monetaria del 2 febbraio 2023, ha innalzato di 50 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex Tasso Ufficiale di Riferimento, di seguito TUR) che, a decorrere dall’8 febbraio 2023, è pari al 3%.

Con l’aumento del tasso di interesse, deciso dalla BCE, salgono anche le rate e le sanzioni relative ai contributi INPS.

Interesse di dilazione e di differimento

L’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili è pari al tasso del 9% annuo e trova applicazione con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dall’8 febbraio 2023.

I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore non subiranno modificazioni.

Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso, pari al 9%, sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di gennaio 2023.

Sanzioni civili

La decisione della Banca Centrale Europea, che ha definito, a decorrere dall’8 febbraio 2023, l’innalzamento del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali nella misura sopra riportata, comporta la variazione della misura delle sanzioni civili come segue.

Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, di cui alla lettera a) del comma 8 dell’articolo 116 della legge n. 388/2000, la sanzione civile è pari all’8,50% in ragione d’anno (tasso del 3% maggiorato di 5,5 punti).

Resta ferma, in caso di evasione (articolo 116, comma 8, lettera b), la misura della sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30% nel limite del 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.