L’INPS, con la circolare n. 124 del 26 ottobre 2020, fornisce le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla misura dell’esonero contributivo relativo all’Incentivo Lavoro (IO Lavoro).

L’agevolazione contributiva è riconosciuta per le assunzioni a tempo indeterminato, comprese le conversioni di rapporti a termine, di soggetti disoccupati (o, nel caso di età superiore a 24 anni, di un soggetto svantaggiato), effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020 in tutto il territorio nazionale.

Con riferimento al requisito anagrafico, se il lavoratore, alla data di assunzione, ha un’età compresa tra i 16 e i 24 anni (intesi come 24 anni e 364 giorni), ai fini dell’accesso al beneficio è sufficiente che lo stesso risulti disoccupato.

Diversamente, il lavoratore che, al momento dell’assunzione incentivata, ha già compiuto 25 anni di età, oltre ad essere disoccupato, deve risultare privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, secondo la definizione di “lavoratori svantaggiati” di cui all’articolo 1, comma 1, lett. a) del decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017. Al riguardo, si ribadisce che è privo di impiego regolarmente retribuito chi, nei sei mesi precedenti la data dell’evento agevolato, non ha prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero non ha svolto attività di lavoro autonomo o parasubordinato dalla quale sia derivato un reddito che corrisponde a un’imposta lorda superiore alla misura delle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del TUIR.

Inoltre, fatta eccezione per le ipotesi di trasformazione del rapporto di lavoro determinato in rapporto a tempo indeterminato, il lavoratore, ai fini del legittimo riconoscimento dell’incentivo, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non deve aver avuto un rapporto di lavoro subordinato, di qualsiasi durata, con lo stesso datore di lavoro che lo assume con l’incentivo.