Al fine di  supportare  i  contribuenti  nell’attuale  situazione  economica  caratterizzata dagli effetti della pandemia e dell’aumento dei prezzi dei prodotti energetici, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 1/E del 13/01/2023 illustra, anche con concreti esempi di calcolo, le diverse opportunità concesse al contribuente per la aderire alla definizione agevolata delle comunicazioni di irregolarità.

Ambito applicativo – Possono essere oggetto di definizione agevolata le somme dovute a  seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, relative ai periodi d’imposta 2019,  2020 e 2021. Con la definizione agevolata, le imposte, i contributi previdenziali, gli interessi  e  le  somme  aggiuntive  sono  dovuti  per  intero,  mentre  le  sanzioni  sono  ricalcolate  nella  misura del 3% delle imposte non versate o versate in ritardo.

In particolare, rientrano nel perimetro  dell’agevolazione  le  comunicazioni  per  le  quali  il  termine  di  pagamento  non  è  ancora scaduto alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023 (1° gennaio 2023),  vale a dire le comunicazioni già recapitate per le quali, alla stessa data, non è ancora scaduto il  termine di 30 giorni (90 giorni in caso di avviso telematico) per il pagamento delle somme. Ciò vale anche per le rateazioni regolarmente intraprese in anni precedenti (a prescindere dal periodo d’imposta), per le quali, al 1° gennaio 2023, non si è verificata alcuna causa di decadenza. In  questo caso, l’agevolazione consiste nella rideterminazione delle sanzioni in misura pari al  3%  dell’imposta  (non  versata  o  versata  in  ritardo)  che  residua  dopo  aver considerato  i  versamenti rateali eseguiti fino al 31 dicembre 2022.

Sanzioni ridotte dal 10 al 3% – Con la definizione agevolata passano dal 10 al 3% le sanzioni  dovute  sulle  imposte  non  versate  o  versate  in  ritardo.  La  definizione si applica anche nelle ipotesi di lieve inadempimento (ritardo non superiore a sette giorni nel versamento delle somme  dovute o della prima rata; carenza per una frazione non superiore al 3 per cento e, in ogni  caso, a 10mila euro nel versamento delle somme dovute o di una rata; tardivo versamento  di una rata diversa dalla prima entro il termine di versamento della rata successiva), salva  l’applicazione delle sanzioni per la carenza e/o il ritardo.

Estensione dei piani di rateazione, più tempo fino a un massimo di 20 rate – La legge di Bilancio  2023  ha  modificato  anche  la  disciplina  della  rateazione  delle  somme  dovute  a  seguito di controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni, prevedendo che il contribuente  possa sempre optare per il pagamento delle somme dovute fino a un numero massimo di  20 rate trimestrali di pari importo, rispetto alle 8 rate originariamente previste, a prescindere  dall’ammontare dei debiti stessi.   Questa agevolazione si applica, oltre che alle rateazioni non  ancora iniziate, anche a tutte le rateazioni in corso al 1° gennaio 2023.

093_Com. st. Circolare definizione agevolata avvisi bonari 13.01.2023