Di seguito si illustrano le principali novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 in materia di tassazione agevolata degli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali.

FINALITÀ DELLA NORMA

La disposizione normativa è volta a favorire l’adeguamento salariale al costo della vita e a rafforzare il legame tra produttività e salario, incentivando al contempo il rinnovo dei contratti collettivi nazionali nell’interesse dei lavoratori.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Soggetti beneficiari:

  • Lavoratori dipendenti del settore privato.
  • Titolari di reddito di lavoro dipendente nell’anno 2025 non superiore a 33.000 euro.

Nella verifica del limite reddituale devono essere inclusi tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti nel periodo d’imposta 2025, anche se derivanti da più rapporti di lavoro.

Incrementi retributivi agevolabili:

  1. Incrementi retributivi corrisposti nell’anno 2026 in attuazione di rinnovi contrattuali collettivi nazionali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026.
  2. L’imposta sostitutiva si applica agli importi corrisposti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, fermo restando il principio di cassa allargato.
  3. Qualora l’erogazione degli incrementi retributivi sia distribuita in più anni in virtù di previsioni contrattuali, l’imposta sostitutiva si applica comunque alle tranche di incremento corrisposte nel 2026, ancorché la loro erogazione sia iniziata precedentemente.

ALIQUOTA E NATURA DELL’IMPOSTA

L’imposta sostitutiva è pari al 5% e sostituisce l’IRPEF e le addizionali regionali e comunali.

L’imposta sostitutiva è applicata dal sostituto d’imposta, che deve versarla utilizzando i codici tributo istituiti con la Risoluzione n. 3/E del 29 gennaio 2026 e indicati di seguito:

  • “1075” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sugli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti – sostituto di imposta – articolo 1, comma 7, legge 30 dicembre 2025, n. 199”.
  • “1609” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sugli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti dovuta in Sicilia e versata fuori regione – sostituto di imposta – articolo 1, comma 7, legge 30 dicembre 2025, n. 199”.
  • “1926” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sugli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti dovuta in Sardegna e versata fuori regione – sostituto di imposta -articolo 1, comma 7, legge 30 dicembre 2025, n. 199”.
  • “1927” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sugli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti dovuta in Valle d’Aosta e versata fuori regione – sostituto di imposta – articolo 1, comma 7, legge 30 dicembre 2025, n. 199”.
  • “1310” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sugli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e dovuta fuori dalla regione in cui è effettuato il versamento – sostituto di imposta – articolo 1, comma 7, legge 30 dicembre 2025, n. 199”.

In sede di compilazione del modello F24, tali codici tributo devono essere esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:

    • quale “mese di riferimento” il mese in cui il sostituto d’imposta effettua la trattenuta (00MM).
    • quale “anno di riferimento” l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento (AAAA).

VOCI RETRIBUTIVE INCLUSE

L’agevolazione si applica ai soli incrementi retributivi che confluiscono nella retribuzione diretta:

  • Le dodici mensilità della retribuzione.
  • La tredicesima mensilità.
  • La quattordicesima mensilità.
  • Gli istituti retributivi indiretti interessati dai medesimi incrementi retributivi quali le assenze, per la sola parte integrata dal datore di lavoro, che danno diritto alla conservazione del posto di lavoro (malattia, maternità/paternità, infortunio).
  • Il superminimo, qualora gli aumenti previsti dal rinnovo contrattuale assorbano l’importo riconosciuto al dipendente a tale titolo.

VOCI RETRIBUTIVE ESCLUSE

  • Rimangono esclusi dall’applicazione dell’imposta sostitutiva:
  • Gli importi derivanti dai medesimi rinnovi, ma erogati prima del 1° gennaio 2026.
  • Gli scatti di anzianità.
  • Le somme corrisposte per prestazioni aggiuntive all’ordinaria attività, come le ore di lavoro superiori al normale orario che godono di maggiorazioni.
  • Le indennità e le maggiorazioni per lavoro notturno o festivo.
  • Le indennità di turno.
  • Le somme erogate una tantum al fine di dare integrale copertura al periodo di carenza contrattuale, atteso che le stesse hanno carattere straordinario.
  • Il trattamento di fine rapporto (TFR), trattandosi di un elemento della retribuzione il cui pagamento è differito.

MODALITÀ DI ACCESSO AL BENEFICIO

Per fruire della tassazione con imposta sostitutiva, il lavoratore dipendente non deve presentare una specifica istanza. L’applicazione dell’imposta sostitutiva costituisce il regime ordinario.

È riconosciuta al lavoratore la possibilità di avvalersi della tassazione ordinaria attraverso un’espressa rinuncia scritta dell’imposizione sostitutiva. Tale scelta può essere operata anche nel corso del periodo d’imposta 2026; in tal caso, il datore di lavoro procederà al ricalcolo del trattamento fiscale in sede di conguaglio fiscale a fine anno o, se precedente, al momento di cessazione del rapporto di lavoro.

COMUNICAZIONI DEL LAVORATORE

Nell’ipotesi in cui il lavoratore abbia svolto nel 2025 una o più attività di lavoro dipendente con datori di lavoro diversi, lo stesso comunica all’attuale datore di lavoro le informazioni relative ai redditi derivanti dagli altri rapporti di lavoro, attraverso:

  1. La consegna delle certificazioni uniche (CU).
  2. In mancanza, tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

EFFETTI SUL REDDITO COMPLESSIVO E SULLE DETRAZIONI

I redditi assoggettati a tassazione con l’imposta sostitutiva non concorrono alla formazione del reddito complessivo e, pertanto, non rilevano ai fini della determinazione delle detrazioni.

Tuttavia, ai fini del riconoscimento del trattamento integrativo previsto dal D.L. n. 3/2020, il reddito di lavoro dipendente assoggettato a imposta sostitutiva va computato nel reddito complessivo da lavoro dipendente, per verificare se l’imposta lorda determinata è superiore alla relativa detrazione da lavoro dipendente. Ciò al fine di evitare una penalizzazione per il lavoratore, in contrasto con la finalità della disposizione.

CASI PARTICOLARI

Lavoratori con regimi agevolativi speciali:

Nel caso in cui l’aumento contrattuale riguardi i redditi di lavoratori dipendenti che godono del regime agevolativo previsto per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero e per i lavoratori impatriati, la misura agevolativa si applica alla sola quota imponibile dell’aumento contrattuale.

Lavoratori domestici:

Qualora il lavoratore percepisca redditi di lavoro dipendente non assoggettati a ritenuta fiscale perché privo di un sostituto d’imposta (ad esempio il lavoratore domestico), egli può beneficiare della misura agevolativa sugli aumenti contrattuali nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2026.