L’articolo 1, commi da 16 a 19, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (cd. legge di Bilancio 2021) ha previsto, in via sperimentale, l’esonero contributivo totale per l’assunzione di donne. Non si tratta di una nuova agevolazione in quanto richiama espressamente quella già prevista dalla legge 28 giugno 2012, n. 92 – cd. legge Fornero – che, sin dal 2013, prevede una riduzione del 50% dei contributi a carico del datore che assuma lavoratrici in determinate condizioni soggettive.
La legge n. 178/2020 ha, infatti, stabilito che l’esonero contributivo di cui all’articolo 4, commi da 9 a 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92, nel periodo 2021-2022, si applichi nella misura del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. Salvo le specifiche disposizioni previste dalla stessa legge di Bilancio, la disciplina applicabile è pertanto quella prevista dalla legge n. 92/2012.

La legge n. 178/2020 prevede che l’esonero totale si applichi esclusivamente alle assunzioni di cui all’articolo 4, commi da 9 a 11, della legge n. 92/2012 effettuate nel biennio 2021-2022. Pertanto, potrà essere attribuito ai contratti a tempo indeterminato stipulati dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2022, nonché alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato intervenute tra le parti nel corso dell’anzidetto periodo agevolato.

Come si può notare, non viene richiamato il comma 8 del citato articolo 4. Si ritiene, quindi, che l’esonero totale non potrà essere applicato alle assunzioni con contratto a tempo determinato. In tal caso, comunque, i datori di lavoro potranno fruire dell’ordinaria riduzione contributiva, pari al 50% dei contributi a loro carico. Le disposizioni della legge n. 92/2012, infatti, rimangono valide a prescindere dall’introduzione sperimentale della decontribuzione totale prevista dalla legge n. 178/2020. Si ritiene, invece, applicabile l’esonero totale alle trasformazioni di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati prima del 1° gennaio 2021 e trasformati successivamente. In passato, l’Inps ha chiarito che l’incentivo spettava anche alle trasformazioni a tempo indeterminato avvenute dal 2013 relative a contratti a tempo determinato non agevolati in quanto stipulati fino al 31 dicembre 2012 (cfr. citata circolare n. 111/2013).
Dal momento della trasformazione, che deve avvenire prima dei dodici mesi dall’assunzione agevolata, il datore di lavoro potrà passare così dalla riduzione contributiva del 50% all’esonero totale. Complessivamente, comunque, la durata dell’incentivo non potrà superare diciotto mesi.

Quali sono i requisiti soggettivi

Possono essere assunte in maniera agevolata:

  • donne con almeno 50 anni di età che siano disoccupate da oltre 12 mesi ovunque residenti. Oltre al requisito anagrafico, è necessario essere anche in stato di disoccupazione;
  • donne di qualsiasi età con una professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere;
  • ” ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi;
  • ” residenti in una delle aree ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. Occorre, pertanto, che la lavoratrice risulti residente in una delle aree individuate dalla carta degli aiuti a finalità regionale approvata dalla Commissione europea (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Sardegna e altre zone destinatarie degli aiuti)1

Si ricorda, al riguardo, che è privo d’impiego regolarmente retribuito chi negli ultimi sei mesi:

  • non ha prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi;
  • ha svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione che corrisponde a imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni.