Lo stato di disoccupazione è il riconoscimento di un apposito status che serve, a chi non svolge un’ attività lavorativa o è un lavoratore con un reddito di lavoro dipendente o autonomo con imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni  fiscali previste dalle vigenti norme tributarie (€ 8.145,00 nel caso di lavoratori subordinati e € 4.800,00 per i lavoratori autonomi), ad ottenere l’accesso alle varie forme di sostegno al reddito come ad esempio la NASPI, DIS-COLL, reddito di cittadinanza ecc…

Oltre alla dichiarazione di immediata disponibilità (DID) e al rispetto dei limiti di redditi innanzi indicati, per la conferma dello stato di disoccupazione è necessario partecipare alle misure di politica attiva attraverso la sottoscrizione del Patto di Servizio Personalizzato (PSP).

Patto di Servizio Personalizzato

È una specie di contratto che il lavoratore – che si trova in stato di disoccupazione – è obbligato a stipulare con il Centro per l’Impiego.

Il PSP ha una duplice funzione:

  • far accedere il disoccupato all’indennità di disoccupazione (NASPI, DIS-COLL, ASDI);
  • farlo partecipare ad attività di politiche attive.

Rappresenta dunque il secondo step che i lavoratori che hanno perso il posto di lavoro devono espletare affinché venga erogata loro l’indennità di disoccupazione.

Per cui quando il lavoratore perde il lavoro deve:

  • presentare la domanda di disoccupazione in via telematica (tramite patronato o direttamente con il Pin dispositivo);
  • presentando tale domanda, il lavoratore adempie contestualmente ad un altro passo obbligatorio, quello di rendere la DID. Prima la DID doveva essere resa solo recandosi fisicamente presso il Centro per l’Impiego mentre ora viene resa contestualmente alla domanda di disoccupazione all’Inps.

La maggior parte dei percettori NASPI ritiene in tal modo di aver ottemperato correttamente a quanto prescritto dalla norma, convinta di non dover assolvere a nessun altro obbligo. Non è così!

  • Una volta presentata la domanda di disoccupazione e resa la DID, il lavoratore disoccupato deve presentarsi entro 15/30 giorni (ma non sono termini perentori) al Centro per l’Impiego per stipulare il Patto di Servizio Personalizzato (PSP) con il quale verrà confermato lo stato di disoccupazione e quindi anche l’indennità di disoccupazione.

Quando entrerà in funzione il nuovo Portale Unico di Registrazione disoccupati il PSP potrà essere stipulato anche on line.

 

E se il lavoratore non si presenta?

In tal caso è il Centro per l’Impiego che deve attivarsi e convocare il lavoratore attraverso i recapiti inseriti nella domanda di disoccupazione presentata telematicamente.

Essendo un obbligo per i lavoratori, sono previste anche sanzioni per gli inadempienti.

In particolare la mancata presentazione ingiustificata del lavoratore alle convocazioni da parte del Centro per l’Impiego prevede:

  • la decurtazione di un quarto di una mensilità in caso di prima assenza non giustificata;
  • di una mensilità alla seconda assenza;
  • perdita dello stato di disoccupazione e decadenza dall’indennità di disoccupazione alla terza assenza.

In quest’ultimo caso il lavoratore dovrà obbligatoriamente aspettare due mesi prima di poter stipulare un nuovo patto di servizio.