Con riferimento alla Gestione Artigianato, il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e su delibera del consiglio di amministrazione dell’INAIL, stabilisce con decreto una riduzione dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (legge 27 dicembre 2006, n. 296)
La riduzione dei premi è prioritariamente riconosciuta alle imprese in regola con tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, le quali:
a) abbiano adottato piani pluriennali di prevenzione per l’eliminazione delle fonti di rischio e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, concordati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e territoriale, anche all’interno di enti bilaterali, e trasmessi agli Ispettorati del lavoro;
b) non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio.
Con il decreto pubblicato sul proprio sito istituzionale (www.lavoro.gov.it) il Ministero del Lavoro comunica che le imprese artigiane che non hanno avuto infortuni nel biennio 2021/2022 possono fruire di una riduzione dell’importo del premio assicurativo dovuto per il 2023.
Tale riduzione è stabilita in misura pari al 4,99%.
L’INAIL provvede ad effettuare, anche successivamente, la verifica della sussistenza delle condizioni di ammissione al beneficio da parte delle imprese.
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