Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato la circolare n. 9/2023 sulle novità introdotte dal Decreto Lavoro sui contratti a termine. Nel dettaglio, vengono forniti chiarimenti sulle modalità di utilizzo del contratto a termine con particolare riferimento alle causali previste dalla contrattazione collettiva.
Contratto a-causale – Dal 5 maggio 2023, se il contratto ha una durata inferiore ai 12 mesi, può essere stipulato liberamente. Per contratti di durata superiore a 12 mesi, fermo restando il limite massimo di durata di 24 mesi presso lo stesso datore di lavoro derogabile dalla contrattazione, la nuova disciplina richiede la presenza di una causale con la possibilità di stipulare un ulteriore contratto di 12 mesi presso la sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Superato il limite massimo di durata il rapporto si intende convertito in tempo indeterminato.
Le nuove causali – Il Decreto Lavoro ha previsto nuove causali per i contratti di durata superiore ai 12 mesi, riconducibili alle seguenti casistiche :
- lett. a) nei casi previsti dai contratti collettivi;
- lett. b) in assenza di previsioni dei contratti collettivi, fino al 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti (datore di lavoro e lavoratore);
- lett. c) in sostituzione di altri lavoratori.
In merito alle facoltà concessa alle parti individuali di individuare specifiche esigenze di “ natura tecnica , organizzativa o produttiva individuate dalle parti “ fino al 30 aprile 2024, la circolare specifica che tale data è da intendersi come riferita alla stipula del contratto di lavoro.
Rinvio alla contrattazione collettiva – La circolare chiarisce che restano utilizzabili le causali introdotte, in epoca antecedente alla conversione del DL Lavoro, da qualsiasi livello di contrattazione collettiva, purché tali clausole non si limitino ad un mero rinvio alle fattispecie legali tipizzate dal Decreto Dignità. Restano invece valide le causali eventualmente previste durante l’emergenza sanitaria, in attuazione delle disposizioni del DL Sostegni-bis, sempre che non si traducano anch’esse in un mero rinvio alle causali abrogate.
Azzeramento 12 mesi – Per il computo dei 12 mesi vanno considerati esclusivamente i ” contratti stipulati ” dal 5 maggio 2023 in poi. A decorrere da questa data, fermo restando i limiti massimi di durata, i datori di lavoro potranno liberamente fare ricorso al contratto di lavoro a termine per un ulteriore periodo ( massimo ) di dodici mesi, indipendentemente da eventuali rapporti già intercorsi con lo stesso lavoratore. In caso di proroghe o rinnovi , i 12 mesi aggiuntivi di a-causalità decorrono dalla data di prolungamento del rapporto se successiva al 5 maggio 2023.
Fonte: Min. Lavoro
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