Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020, il D.P.C.M. 22 marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge n. 6/2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.

Il DPCM produce effetto dal 23 marzo al 3 aprile 2020.

Chi rimane aperto

Il decreto riporta la “sospensione delle attività produttive industriali o commerciali” ad eccezione delle filiere necessarie e di quelle che consentano il funzionamento di queste ultime, e indica un elenco di attività che potranno continuare a restare attive.

Vincoli per chi resta aperto

Le imprese le cui attività non vengono sospese devono rispettare i contenuti del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del covid-19 negli ambienti di lavoro, firmato il 14 marzo scorso fra Governo e parti sociali.

Studi legali e dintorni

Le attività professionali non sono sospese (articolo 1, comma I, lettera a), pur restando ferme le raccomandazioni di cui all’articolo 1, punto 7, DPCM 11 marzo 2020: lavoro agile, ferie, sospensione attività non essenziali, rispetto dei protocolli di sicurezza anti-contagio, sanificazione.

Lavoratori domestici

Operative colf, badanti conviventi, compresi i portieri dei condomini.

Tabaccai

Aperti, nonostante lo stop a Lotto e scommesse.

Agricoltura e alimentare

Continuano le attività di coltivazione agricola, allevamento, prodotti per animali, attività di pesca e acquacultura, fabbricazione di macchine per “l’agricoltura e la silvicultura”. Prosegue l’intera attività dell’industria alimentare e delle bevande.

Tessile

Stretta alla produzione di “articoli di abbigliamento”, ad eccezione di quelli legati alla “fabbricazione di tessuto non tessuto, confezioni di camici, divise ed altri indumenti di lavoro”.

Manifatture

Resta aperto il settore della fabbricazione di generatori, trasformatori e apparecchi per la distribuzione e controllo dell’elettricità, come pure la fabbricazione di spago, corde, funi e reti agli imballaggi in legno, fabbricazione di carta e di relativi macchinari.

Riparazioni e meccanici

Consentite le attività di “riparazione e manutenzione di macchine e apparecchiature”, installazione di “impianti elettrici e idraulici”, “manutenzione e riparazione di autoveicoli e motocicli”, attività di accessori auto e moto.

Chimici e farmaceutici

Proseguono le attività per la “fabbricazione di prodotti chimici, prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici, articoli di gomma, articoli in materie plastiche, fabbricazioni di vetreria per laboratori, per uso igienico e per farmacia”.

Farmaci

Consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria, dispositivi medico-chirurgici, prodotti agricoli e alimentari.

Call center

Nel decreto non sono esclusi i call center tra le attività “essenziali” che quindi restano operativi.

Divieto di trasferimento e spostamento in altri Comuni

Il DPCM 22 marzo (articolo 1, comma I, lettera b), vieta a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

In allegato elenco e codici Ateco delle attività autorizzate.

Modulistica

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