Cittadini over 50

Il primo aspetto riguarda l’obbligo vaccinale per tutti coloro che alla data di entrata in vigore del DL 1/2022 abbiamo compiuto 50 anni di età e ciò indipendentemente dal fatto che svolgano una attività lavorativa o meno.

Pertanto, a decorrere dall’8 gennaio 2022 tutti i cittadini che abbiano compiuto 50 anni d’età o che li compiano entro il prossimo 15 giugno 2022 sono tenuti a sottoporsi a vaccino antiCOVID-19.

L’obbligo ovviamente non sussiste per i soggetti esenti da certificazione medica, ma una delle novità più eclatanti consiste nell’introduzione di una particolare sanzione.

In caso di violazione a tale precetto, infatti, i cittadini con età superiore a 50 anni che non si saranno sottoposti alla vaccinazione (almeno con l’inoculazione della prima dose) entro il 31 gennaio 2022, incorreranno in una sanzione pari € 100 una tantum irrogata dall’Agenzia delle Entrate, che incrocerà i dati del ministero della Salute e i dati anagrafici dei cittadini.

Soggetti over 50 interessati dalle sanzioni:

  • soggetti che alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario:
  • soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti;
  • soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle Certificazioni Verdi COVID-19 previsti dall’art. 9, c. 3, DL 52/2021 conv. in L. 96/2021.

 Cittadini over 50 lavoratori

I lavoratori dipendenti, parasubordinati, autonomi e professionisti – quindi tutti i lavoratori indipendentemente dalla forma contrattuale del loro rapporto di lavoro instaurato – che abbiano compiuto più di 50 anni alla data del 15 febbraio 2022, per accedere ai luoghi di lavoro nell’ambito del territorio nazionale dovranno essere in possesso della Certificazione Verde rafforzata (super Green Pass – Green Pass rafforzato).

Tale misura, salvo modifiche o differimenti, rimarrà valida sino al 15 giugno 2022.

È bene qui ricordare che il Green Pass rafforzato è ottenibile dimostrando di aver effettuato la vaccinazione (in caso di prima vaccinazione questo sarà concesso trascorsi 15 giorni) o la guarigione.

Pertanto, il Green Pass rafforzato non include l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare.

Quindi, calendario alla mano, un lavoratore over 50, per poter accedere al proprio luogo di lavoro dal 15 febbraio 2022 dovrà aver almeno iniziato il ciclo vaccinale o completato (secondo i termini previsti) entro il 31 gennaio 2022.

In mancanza di Green Pass rafforzato il lavoratore sarà considerato assente ingiustificato senza diritto alla retribuzione né altro compenso o indennità.

Attenzione: l’accesso del lavoratore al luogo di lavoro in violazione dell’obbligo comporta una sanzione da € 600 a € 1.500 per il lavoratore; per il datore di lavoro che non controlla il super Green Pass del dipendente il decreto prevede una sanzione da € 400 a € 1.000.

Infine, per tutte le imprese, comprese quelle sotto i 15 addetti, dopo il 5° giorno di assenza ingiustificata del lavoratore non in possesso del Green Pass rafforzato, sarà possibile sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni lavorativi, rinnovabili, di 10 giorni in 10 giorni, fino al 31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.

 I soggetti esenti

Nulla invece cambia per i soggetti esenti da vaccinazione: in funzione delle condizioni che ne decretano l’esenzione e della certificazione rilasciata dal medico di base, i soggetti esenti potranno prestare attività lavorativa senza l’obbligo di presentazione della certificazione verde.

Sarà comunque necessario presentare la certificazione attestante l’esenzione su modello cartaceo predisposto dal ministero della Salute.

Rimane salva, poi, per i soggetti esenti la facoltà di sottoporsi a test sierologico o tampone antigenico rapido in forma gratuita.

Inoltre, per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita il datore di lavoro può adibire il lavoratore “fragile” a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione.