È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022, la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, con il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025. Entra in vigore il 1 gennaio 2023.
Vediamo brevemente alcune delle misure previste.
Cuneo fiscale
Si introduce un nuovo esonero parziale dell’ 1% per i redditi di lavoro dipendente fino a 25mila euro che si aggiunge al 2% riconfermato per i redditi fino a 35 mila euro.
Esonero contributivo assunzioni
Ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1º gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, assumono percettori di reddito di cittadinanza con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali nel limite massimo di importo di 8.000 euro.
L’esonero di cui sopra è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.
Tale esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico ed è subordinato all’autorizzazione della Commissione europea.
Gli esoneri per le assunzioni di donne svantaggiate e di giovani al di sotto di 36 anni vengono estesi anche alle assunzioni effettuate nel 2023.
Smart working
E’ prorogato fino al 31 marzo il diritto allo smart working per i lavoratori fragili.
Modifiche al regime forfettario
Il tetto di ricavi e compensi entro cui si può beneficiare del regime forfettario al 15% per le partite Iva passa da 65.000 euro a 85.000 euro. Inoltre si prevede che il regime forfetario cessa di avere applicazione dall’anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro. In tale ultimo caso è dovuta l’imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.
Limiti contante
A partire dal 1° gennaio 2023, il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento di denaro contante viene innalzato da 1.000 a 5.000 euro.
Reddito di cittadinanza
Nelle more di una organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, il reddito di cittadinanza è riconosciuto per un massimo di 7 mensilità (in luogo delle 8 previste dal ddl iniziale e delle 18, rinnovabili, attualmente previste, di cui agli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4). La disposizione non si applica in caso di nuclei al cui interno vi siano persone con disabilità, minorenni o persone con almeno sessant’anni di età.
Pensioni
Sul fronte delle pensioni, oltre alla conferma di “opzione donna” rivisitata in senso restrittivo e “Ape sociale”, si attua l’indicizzazione delle pensioni rafforzata per gli assegni più bassi e si introduce per l’anno 2023 un nuovo schema di anticipo pensionistico, QUOTA 103, che permette di uscire dal lavoro con 41 anni di contributi e 62 anni di età e prevede un bonus per chi decide di restare al lavoro. Le pensioni minime degli over 75 per il 2023 salgono a 597 euro mensili.
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