Permessi 104 e congedo straordinario spettano anche in caso di assistenza ai familiari del partner dell’unione civile.

A stabilirlo è l’INPS, che con la circolare n. 36 del 7 marzo 2022 estende i benefici spettanti in caso di assistenza a disabili in condizione di gravità.

Una novità che allinea la normativa nazionale con l’orientamento comunitario, e che punta a garantire parità di trattamento e superare le discriminazioni basate sull’orientamento sessuale in materia di occupazione, condizioni di lavoro e retribuzione.

Per effetto delle nuove indicazioni contenute nella circolare INPS n. 36 del 7 marzo 2022, il diritto per i lavoratori del settore privato va riconosciuto all’unito civilmente sia nel caso di assistenza all’altra parte dell’unione che nel caso di assistenza ad un parente dell’unito.

Allo stesso modo, nel rispetto del limite del terzo grado di affinità e del requisito della convivenza, i parenti di una parte dell’unione civile avranno diritto ad assistere l’altra parte dell’unione.

Conviventi di fatto senza diritto a permessi 104 e congedo straordinario per i parenti del partner

Il rapporto di affinità esteso nell’ambito delle unioni civili non può invece essere riconosciuto tra il convivente di fatto e i parenti dell’altro partner.

Una precisazione che l’INPS fornisce evidenziando che la convivenza di fatto non è un istituto giuridico equiparabile all’unione civile, trattandosi di:

“una situazione di fatto tra due persone che decidono di formalizzare il loro legame affettivo stabile di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale.”

A differenza quindi di quanto previsto per coniugi e persone dello stesso sesso unite civilmente, il convivente di fatto potrà fruire dei permessi 104 esclusivamente in caso di assistenza al convivente, e non per i familiari di quest’ultimo. Stessa limitazione anche nell’ambito del congedo straordinario.