Con Nota prot. n. 29 dell’11 gennaio 2022, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro forniscono le prime indicazioni con riferimento alla comunicazione obbligatoria dei rapporti di lavoro autonomo occasionale, introdotta dall’art. 13 del Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni in Legge 17 dicembre 2021, n. 215.

C’è tempo fino al 18 gennaio per comunicare all’Ispettorato del lavoro l’avvio delle collaborazioni occasionali iniziate dal 21 dicembre e già concluse, nonché quelle in essere all’11 gennaio (indipendentemente dalla data di inizio).

Per le collaborazioni decorrenti dal 12 gennaio 2022, invece, la comunicazione deve essere trasmessa prima dell’avvio dell’attività.

Con riguardo alla tipologia di rapporti da notificare l’Ispettorato Nazionale ha precisato che si tratta dei rapporti riconducibili al  lavoro autonomo dell’articolo 2222 del Codice civile, fiscalmente inquadrati tra i redditi diversi proprio in ragione della natura occasionale, saltuaria, dell’attività svolta.

Sono pertanto escluse dal nuovo adempimento le altre tipologie di lavoro autonomo, molte delle quali già assoggettate all’obbligo di comunicazione, quali le co.co.co, i rapporti aventi a oggetto le professioni intellettuali riconducibili all’articolo 2229 del Codice civile, le prestazioni occasionali secondo l’articolo 54-bis del Dl 50/2017 (gestite con il “libretto di famiglia”), nonché i nuovi rapporti di lavoro, professionali od occasionali, intermediati da piattaforme digitali ai quali il Dl 152/2021 (cosiddetto decreto Pnrr) ha già previsto un obbligo specifico di comunicazione.

Dal punto di vista delle modalità, la comunicazione va effettuata  mediante Sms o posta elettronica, come già si usa per i contratti a chiamata dei  lavoratori intermittenti.

Nell’attesa che il Ministero del Lavoro aggiorni la piattaforma per le comunicazioni online, l’obbligo andrà assolto attraverso l’invio di una email all’Ispettorato territoriale competente (gli indirizzi sono allegati alla nota 29/2022) contenente:

  • i dati del committente e del prestatore;
  • il luogo della prestazione;
  • la data di inizio;
  • la presumibile durata;
  • una sintetica descrizione dell’attività;
  • il compenso concordato (ove determinato).

L’omissione o il tardivo invio della comunicazione sono puniti con una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro, senza possibilità di applicare la procedura di diffida.

Nota_11_gennaio_2022