Con Decreto Dirigenziale n. 1 del 08/01/2024 è stato approvato l’Avviso pubblico per la realizzazione in Regione Campania dei Tirocini previsti dal Percorso 4 del Programma GOL (Garanzia Occupabilità dei Lavoratori), da finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). L’avvio degli interventi finanziabili è consentito fino ad esaurimento delle risorse e comunque non oltre il 30 giugno 2024, fatte salve eventuali proroghe o modifiche.
Beneficiari
Sono Beneficiari del programma GOL le persone fino a 65 anni di età, residenti e/o domiciliate in Campania, che sono, alternativamente, in almeno una delle seguenti situazioni:
• Beneficiari di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro: le specifiche categorie di lavoratori sono individuate dalla Legge di Bilancio 2022;
• Beneficiari di ammortizzatori sociali in assenza di rapporto di lavoro: disoccupati percettori di NASPI o DIS-COLL;
• Beneficiari di sostegno al reddito di natura assistenziale: percettori del Reddito di cittadinanza;
• Lavoratori fragili o vulnerabili: giovani NEET (meno di 30 anni), donne in condizioni disvantaggio, persone con disabilità, lavoratori maturi (55 anni e oltre), persone che sono in carico o sono segnalate dagli enti che operano nel sistema dei servizi sociali o sociosanitari e/o sono inserite in progetti/interventi di inclusione sociale;
• Disoccupati senza sostegno al reddito: disoccupati da almeno sei mesi, altri lavoratori con minori opportunità occupazionali (giovani e donne, anche non in condizioni di fragilità), lavoratori autonomi che cessano l’attività o con redditi molto bassi;
• Lavoratori con redditi molto bassi (i cosiddetti working poor): il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo sia inferiore alla soglia dell’incapienza secondo la disciplina fiscale.
Attività finanziate
Sono finanziabili ai sensi del presente Avviso, a valere sulle risorse del programma, esclusivamente le attività di seguito descritte:
• Tirocini formativi extracurriculari, nell’ambito del percorso 4 (Lavoro e inclusione) della durata di 12 mesi, limitatamente alle indennità mensili di euro 500,00 conferite al tirocinante.
• Tirocini di inclusione, nell’ambito del percorso 4 (Lavoro e inclusione) della durata di 12 mesi, limitatamente alle indennità mensili di euro 500,00 conferite al tirocinante.
Limiti numerici
Il Regolamento Regionale all’Art.26 dispone che il numero massimo di tirocini contemporaneamente attivabili sia correlato al numero di lavoratori in forza presso il soggetto ospitante con rapporti di lavoro dipendenti a tempo indeterminato, a tempo determinato anche in somministrazione (purché la data di inizio del contratto a tempo determinato sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio).
In considerazione di ciò è possibile accogliere non più di:
- nr. 1 tirocinante per le unità operative in assenza di dipendenti, o con non più di 5 dipendenti;
- nr. 2 tirocinanti per le unità con numero di dipendenti compreso tra 6 e 10;
- nr. 3 e tirocinanti per le unità con numero di dipendenti compreso tra 11e 15;
- nr. 4 tirocinanti per le unità con numero di dipendenti compreso tra 16 e 20;
- 20 per cento del numero complessivo di dipendenti per le unità con più di 20 dipendenti.
Liquidazione delle indennità
L’erogazione delle indennità riconosciute avviene per finestre temporali mensili, sulla base degli esiti del controllo desk.
Il processo di riconoscimento ed erogazione delle indennità segue l’ordine cronologico dalla presentazione della relativa rendicontazione mensile da parte dei soggetti realizzatori. La Direzione Generale 11, accertato l’esito positivo del verbale di controllo desk, autorizza con
proprio atto il pagamento delle quote di indennità di partecipazione ai tirocinanti, che saranno erogate direttamente ai beneficiari tramite bonifico bancario. È cura del tirocinante, tramite procedura telematica attiva sulla piattaforma di gestione, comunicare l’IBAN sul quale ricevere le indennità e provvedere ad eventuali aggiornamenti.
A fronte di una partecipazione uguale o superiore 70 per cento su base mensile l’indennità è erogata per intero. In caso contrario l’importo sarà parametrato in base all’effettiva percentuale di presenza.
Tali agevolazioni, tuttavia, non fanno venir meno in capo al soggetto ospitante l’onere dell’indennità di tirocinio. Pertanto, qualora gli esiti del controllo desk eventuali ulteriori controlli desk e/o ispettivi siano in tutto o in parte negativi per mancato rispetto dei requisiti, dei criteri di ammissibilità, degli obblighi dei soggetti realizzatori e delle modalità di gestione delle attività, delle regole di completezza e correttezza delle informazioni e dei documenti imputati ai relativi sistemi informativi, delle specifiche disposizioni regionali e nazionali concernenti le attività realizzate e da ciò ne derivi un taglio parziale o totale dell’agevolazione, prima o dopo l’erogazione, se il tirocinio
è stato comunque svolto, l’indennità deve essere direttamente corrisposta dal soggetto ospitante, ovvero l’eventuale restituzione sarà richiesta al soggetto ospitante.
Parimenti in presenza di mancata erogazione delle indennità conseguente a mancante, errata o ritardata rendicontazione mensile di cui al paragrafo 12.3, il tirocinante ha diritto a percepire l’indennità ancora spettante direttamente dal soggetto ospitante.
In tali casi, ai sensi dell’Art. 9 bis del Regolamento, la convenzione di tirocinio di cui all’articolo 27-bis costituisce titolo in favore del tirocinante per la riscossione anche coattiva di ogni suo credito.