È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 20 dicembre 2021, la legge 17 dicembre 2021 n.215, di conversione, con modificazioni, del decreto Fisco-Lavoro (D.L. n. 146/2021) recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.

Novità in materia di lavoro

Con la legge di conversione diventano efficaci le novità in materia di lavoro, tra le quali:
– la possibilità, fino al 30 settembre 2022, per le agenzie di somministrazione di utilizzare lavori somministrati a tempo determinato per periodi superiori a 24 mesi, anche non continuativi, senza che si determini in capo all’azienda utilizzatrice la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato (art. 11, comma 15);
– la proroga al 31 dicembre 2021 dei termini di decadenza scaduti tra il 31 gennaio e il 30 settembre per l’invio dei dati all’INPS necessari per il conguaglio, il pagamento o il saldo dei trattamenti o assegni ordinari di integrazione salariale (art. 11-bis).

Novità fiscali

Con la legge di conversione entrano in vigore le numerose novità in materia fiscale, tra le quali:
– la proroga dal 30 novembre 2021 al 31 gennaio 2022 del termine per il pagamento, senza sanzioni e interessi, dell’IRAP non versata per effetto dell’errata applicazione delle previsioni di esonero, di cui all’art. 24 del D.L. n. 34/2020, in relazione alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dal Temporary Framework sugli aiuti di Stato (art. 1-bis, comma 1);
– l’estensione a 180 giorni (il testo originario del decreto ne prevedeva 150) del termine per pagare le cartelle notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 (art. 2);
– la conferma della proroga di un anno del divieto di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie alle persone;
– la non impugnabilità dell’estratto di ruolo e i nuovi limiti all’impugnazione del ruolo e della cartella di pagamento invalidamente notificati. Con riferimento a tale ultima previsione, la nuova disposizione dispone che il ruolo e la cartella di pagamento sono impugnabili per vizi di notifica soltanto qualora il debitore dimostri che dalla iscrizione a ruolo può derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per la riscossione di somme dovutegli da soggetti pubblici, per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione (art. 3-bis);
– il differimento, dal 1° luglio 2021 al 1° luglio 2022, della disposizione secondo cui i commercianti al minuto che incassano i corrispettivi attraverso sistemi evoluti in grado di garantire la memorizzazione, l’inalterabilità e la sicurezza dei dati (carte di debito, di credito e altre forme di pagamento elettronico), possono assolvere all’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati giornalieri tramite questi medesimi strumenti (art. 5, comma 12-bis);
– la conferma per tutto il 2022 del divieto di fatturazione elettronica tramite il Sistema di interscambio per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata (art. 5, comma 12-quater);
– la semplificazione dei controlli formali sulle dichiarazioni dei redditi precompilate (art. 5-ter).