L’Inps, con messaggio n° 3871 del 23 ottobre 2020, ricorda che, ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa, vige l’equiparazione della quarantena alla malattia. La relativa indennità economica viene riconosciuta a fronte di un procedimento di natura sanitaria, dal quale non è possibile prescindere, stante sia l’equiparazione della quarantena alla malattia sia l’obbligo per il lavoratore di produrre idonea certificazione sanitaria.

Ai fini del riconoscimento della tutela prevista per la cosiddetta “quarantena”, il lavoratore deve produrre idoneo certificato attestante il periodo di isolamento disposto, contenente l’indicazione degli estremi del provvedimento emesso dall’ASL. In caso di mancanza di questi dati all’atto del rilascio del certificato, gli stessi devono essere forniti all’Istituto, da parte del lavoratore, a mezzo dei consueti canali di comunicazione (raccomandata, pec o fax).

In pratica, in caso di quarantena (persone che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva ) ai  fini  del  riconoscimento  dell’indennità di malattia,  il  lavoratore  deve produrre il certificato  di  malattia  attestante  il  periodo  di  quarantena  nel  quale  il  medico  curante dovrà indicare  gli  estremi  del  provvedimento  emesso  dall’operatore  di  sanità. Sulla base delle disposizioni vigenti in materia di tutela della malattia, il certificato deve essere redatto sin dal primo giorno di malattia in modalità telematica. Nei casi residuali di certificato emesso  in  modalità  cartacea,  lo  stesso  dovrà  essere  trasmesso  all’Inps  (al datore di lavoro) nel termine dei due giorni dal rilascio.

Per tale motivo, qualora al momento del rilascio del certificato, il medico non disponga delle informazioni relative al provvedimento, queste verranno acquisite direttamente dal lavoratore interessato  presso  l’operatore  di  sanità  pubblica  e  comunicate  successivamente all’Inps, mediante i consueti canali di comunicazione (posta ordinaria o PEC). Il lavoratore, in tal modo, comunicherà gli estremi del provvedimento (numero di protocollo, dati della Struttura di sanità pubblica  che  ha  emesso  il  provvedimento,  data  di  redazione  e  periodo  di sorveglianza prescritto)  e  il  PUC (numero di protocollo) del  certificato  al  quale  si  riferiscono,  allegando,  ove  possibile, il provvedimento medesimo.

In  attesa  dell’integrazione  da  parte  del  lavoratore,  il  certificato  pervenuto  all’Istituto verrà considerato  sospeso. Nel caso il lavoratore non vi provveda, il datore di lavoro dovrà procedere al recupero dell’indennità anticipata per conto dell’Istituto.

Per i lavoratori “fragili”, cioè quelli in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992) o in possesso di una condizione di rischio per immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o terapie salvavita) il periodo di isolamento è equiparato a degenza ospedaliera.

Infine, la malattia conclamata da COVID-19 viene gestita come ogni altro evento di malattia comune.