L’INPS, con la circolare n. 91 del 4 agosto 2020, delinea le fattispecie contrattuali di lavoro a termine escluse dall’ obbligo di versamento del contributo addizionale di finanziamento NASpI, alla luce delle modifiche apportate dall’ articolo 1, comma 12, L. n. 160/2019, alla disciplina generale introdotta dalla Legge n. 92/2012. L’Istituto opera un riordino delle fattispecie che fanno deroga all’ applicazione del contributo e del relativo incremento e fornisce indicazioni operative dettagliate per l’esposizione dello stesso in denuncia contributiva.

In particolar modo, sono esclusi dall’ applicazione del contributo:

  • i lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti;
  • i contratti di lavoro in apprendistato;
  • i lavoratori dipendenti delle pubbliche Amministrazioni di cui all’ art. 1, comma 2, del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
  • i contratti di lavoro domestico;
  • i rapporti a tempo determinato degli operai agricoli, per effetto delle previsioni dell’articolo 2, comma 3, della legge n. 92/2012, che escludono gli stessi dall’ applicazione del regime della NASpI;
  • le assunzioni a tempo determinato di lavoratori in mobilità, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223[4], avvenute in vigenza della norma, ossia sino al 31 dicembre 2016, tenuto conto di quanto previsto all’ articolo 2, comma 37, della legge n. 92/2012.
  • Per le fattispecie di lavoro stagionale di cui alla lettera b) dell’articolo 2, comma 29, della legge n. 92/2012, l’esclusione dall’ obbligo di versamento del contributo addizionale NASpI è prevista  per i lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525 ovvero limitatamente ai periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, per i lavoratori assunti a tempo determinato nell ’ambito delle attività stagionali definite tali dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati, entro il 31 dicembre 2011, dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative.

Con riguardo a tale ultima fattispecie l’Inps chiarisce che, ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020, per lo svolgimento delle attività stagionali “definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative” , non si applica il contributo addizionale NASpI né, conseguentemente, l’incremento previsto in occasione di ciascun rinnovo.

Pertanto, ai soli fini della determinazione dell’ambito di applicazione dell’esclusione dal versamento del contributo in argomento, l’esonero si riferisce anche ai contratti di lavoro a tempo determinato – sottoscritti a decorrere dal 1° gennaio 2020 per lo svolgimento di attività stagionali come sopra intese – stipulati in forza di contratti collettivi nazionali intervenuti, tra le stesse parti e per il medesimo settore, successivamente al 31 dicembre 2011, qualora detti rinnovi contrattuali contengano – tempo per tempo senza soluzione di continuità – espresso riferimento a quelle attività stagionali individuate dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011, ossia senza modificare le attività produttive definite stagionali e fermo restando che, conseguentemente, l’esonero non si applica alle eventuali ulteriori attività individuate come stagionali in sede di rinnovo del contratto collettivo nazionale. L’obbligo contributivo permane, invece, anche per i periodi di vigenza del contratto successivi al 1° gennaio 2020, per i contratti di lavoro stagionali che, pur afferenti alle fattispecie richiamate alla lett. b) del comma 29 dell’articolo 2 della legge n. 92/2012, siano stati stipulati precedentemente alla predetta data del 1° gennaio 2020.