Il reddito di cittadinanza (RdC) costituisce una misura di carattere assistenziale, finalizzata a contrastare la povertà ed è ormai entrata a pieno regime sebbene non abbia soddisfatto appieno le aspettative di coloro che ne hanno fatto richiesta.

Non tutti sanno, però, che il RdC rappresenta anche una misura di politica attiva del lavoro, in quanto la fruizione del beneficio è subordinata all’adesione a percorsi che prevedono la ricerca attiva del lavoro, la formazione, oltre che lo svolgimento di attività a favore della comunità.

 

Il reddito di cittadinanza dunque non rappresenta solo una misura di assistenza, ma si prefigge anche l’ambizioso obiettivo di trovare un lavoro dignitoso a chi versa in condizioni economiche disagiate. Quest’ultimo aspetto rappresenta il nodo più complesso della misura in quanto prevede il coinvolgimento di molti soggetti e la cooperazione tra i principali attori che operano sul mercato del lavoro. Per facilitare questo processo di reclutamento sono previsti incentivi in favore dei datori di lavoro che assumono percettori di RdC.

 

Quali incentivi sono previsti?

È previsto un esonero dal versamento dei contributi a carico del datore di  lavoro e del lavoratore, con  esclusione  dei premi Inail, per un valore collegato al RdC spettante e goduto dal lavoratore assunto.

Rispetto alle forme di incentivazione previste in passato, viene introdotto un elemento di novità rappresentato dall’abbattimento, oltre che dei contributi a carico dell’azienda, della quota contributiva a carico del lavoratore.

In particolare, l’incentivo è  pari all’importo mensile del RdC percepito dal lavoratore all’atto dell’assunzione (ma nel limite massimo di 780 euro mensili), per il numero dei mesi non ancora “percepiti”, con un minimo di cinque mensilità.

Qualora il rapporto sia instaurato con un lavoratore che, all’atto dell’assunzione, percepisce il RdC per effetto di un cd. “rinnovo”, l’incentivo potrà essere fruito solo per cinque mensilità.

Comunque, il beneficio non potrà superare l’ammontare dei contributi  previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore per le mensilità incentivate.

Il beneficio per chi assume un percettore del RdC è espressamente cumulabile con il cd. “Bonus Sud”. Lo sgravio legato al RdC eventualmente non fruito perché “incapiente” a seguito della fruizione del Bonus Sud (che può raggiungere un massimo di 8.060 euro nell’anno) si tramuta in un credito d’imposta per il datore  di  lavoro.

Per la piena operatività di tale credito  di  imposta eventualmente formatosi si dovrà attendere il DM Lavoro di prossima emanazione.

 

Chi sono i datori di lavoro destinatari?

Si tratta dei datori  di  lavoro privati. Sono dunque da annoverarsi tra i beneficiari anche i datori di lavoro non imprenditori, vale a dire i professionisti e le associazioni.

Nella platea dei beneficiari vanno compresi anche i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stipulato contratti di lavoro  dipendente con la cooperativa medesima.

Ancora incerta è invece l’inclusione dei datori di lavoro domestico per i quali è auspicabile un chiarimento ministeriale.

 

 Quali rapporti di lavoro sono incentivati?

Si parla di rapporti a tempo pieno e indeterminato anche se non si esclude un’apertura ai rapporti di lavoro a tempo determinato della durata di almeno 12 mesi e ai rapporti a tempo parziale.

Sono invece esclusi, in linea con quanto avviene per altre agevolazioni volte a promuovere il lavoro stabile, i rapporti di lavoro intermittente (dato il carattere temporaneo di tale forma atipica anche  se formalmente stipulabile a  tempo  indeterminato).

Ai rapporti di apprendistato (per definizione legale considerati rapporti a tempo indeterminato) è espressamente riconosciuta l’agevolazione contributiva. Gli incentivi dovrebbero poi potersi applicare anche ai particolari rapporti di apprendistato instaurabili con i percettori di trattamenti di disoccupazione (non agricoli), a prescindere dall’età dei soggetti assunti.

 

Quali sono i requisiti da rispettare?

Vanno rispettate le condizioni generali di fruibilità degli incentivi vale a dire il possesso del Durc, il rispetto della contrattazione collettiva ed il rispetto della normativa di materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Inoltre, le agevolazioni non spettano qualora:

  • l’assunzione sia obbligatoria per legge o per contratto (non riguarda l’obbligo di assunzione dei disabili);
  • l’assunzione vìoli il diritto di precedenza, previsto da norme di legge e/o di contratto collettivo, all’assunzione di un altro lavoratore precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato per scadenza del termine;
  • l’assunzione avvenga durante sospensioni o riduzioni di orario per crisi o riorganizzazione aziendale, salvo che non si tratti di lavoratori inquadrati con livello diverso da quello dei lavoratori sospesi, o assunti presso unità produttive non interessate dalle sospensioni/riduzioni;
  • l’azienda che assume presenti assetti proprietari coincidenti o rapporti di controllo o collegamento con l’azienda che ha licenziato il medesimo lavoratore nei sei mesi precedenti.

 

Quali sono le condizioni per accedere all’incentivo?

Il datore  di lavoro deve accedere alla piattaforma digitale dedicata e dichiarare le posizioni vacanti all’interno  della propria organizzazione.  Le assunzioni dovranno avvenire, su tali posizioni, a tempo  pieno ed indeterminato, anche con contratto di apprendistato.

È richiesta la realizzazione di un incremento occupazionale netto con riferimento ai lavoratori a tempo indeterminato e il calcolo deve essere effettuato mensilmente confrontando il numero di lavoratori  dipendenti equivalente a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio degli occupati dei 12 mesi precedenti.

Dalla base di computo della media vanno escluse le cessazioni motivate da dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti   d’età, riduzione volontaria dell’orario   di   lavoro o licenziamento per giusta causa.

In attesa che vengano forniti i chiarimenti necessari, si ritiene che il requisito dell’incremento occupazionale non debba essere rispettato qualora i benefici non superino i limiti “de minimis”.

Il licenziamento del lavoratore agevolato entro 36 mesi comporterà l’obbligo di restituzione dell’incentivo già fruito, maggiorato delle sanzioni  civili, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo.