Nell’ambito delle misure straordinarie messe in campo dalla Regione Campania per fronteggiare le ricadute dell’epidemia da Covid-19 sul contesto socio-economico regionale, vi è l’azione denominata “Sostegno straordinario una tantum ai lavoratori stagionali impiegati in attività alberghiere ed extra alberghiere” che offre un aiuto concreto ai lavoratori stagionali delle attività alberghiere, extra-alberghiere e termali a integrazione dell’analogo bonus nazionale previsto dall’articolo 29 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Obiettivo 
Integrare l’indennità di € 600 erogata dall’INPS ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per il mese di marzo 2020 a favore dei lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, con una indennità individuale pari a € 300.

Destinatari
Lavoratori stagionali del settore Turismo e degli stabilimenti termali – di cui all’articolo 29 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 – individuati da parte dell’ INPS attingendo dalle informazioni registrate nelle proprie banche dati.

Requisiti
– Residenza in Campania
– aver ottenuto dall’INPS, per il mese di marzo 2020, il pagamento dell’indennità̀ di cui all’articolo 29 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27 (indennità di € 600)

Modalità di erogazione
L’indennità integrativa è erogata dall’INPS ai cittadini beneficiari specificando, in sede di accredito, l’importo dell’indennità.
In caso di accredito su conto dotato di IBAN sarà riportata la seguente dicitura: “Indennità integrativa a favore dei lavoratori residenti in Campania, disposta dalla Regione info su www.fse.regione.campania.it”.
In caso di pagamento in contanti sarà riportata la seguente dicitura: “Indennità integrativa Regione servizi info www.fse.regione.campania.it”

Regime fiscale
Il contributo costituisce sussidio corrisposto a titolo assistenziale esente ai fini delle imposte sul reddito ai sensi dell’articolo 34, comma 3, del D.P.R. n. 601/1973.

Per le informazioni complete si invita a consultare la seguente Informativa

FONTE: Regione Campania