L’articolo 39 del Decreto Lavoro (D.L. 48/2023) prevede, per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, l’aumento della percentuale di esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati portandola dal 2% al 6%, se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 2.692 euro, e dal 3% al 7% se la medesima retribuzione non eccede l’importo mensile di 1.923 euro.

Il predetto potenziamento non si estende alla tredicesima mensilità per espressa previsione normativa, motivo per il quale il mese di dicembre si caratterizzerà da un doppio regime: la mensilità di dicembre fruirà dell’incremento di esonero del 4%, mentre la tredicesima no. Resta salvaguardata la posizione contributiva-previdenziale del lavoratore.

Per capire come si inserisce l’incremento del 4% sull’attuale contesto normativo è opportuno ricordare la disposizione presente nella Legge di Bilancio 2023.

Tale disposizione, rivedendo la formulazione dello sgravio rispetto alle misure applicate per l’anno 2022, ha previsto una riduzione dell’aliquota di calcolo dei contributi previdenziali IVS a carico del lavoratore, anche nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, pari:

  • al 3%, se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 1.923 euro;
  • al 2%, se la retribuzione imponibile mensile è superiore a 1.923 euro e non eccede l’importo di 2.692 euro;
  • oltre tale importo non sono previsti punti percentuali di esonero.

È importante evidenziare che tale disposizione è valida per i periodi paga da gennaio a dicembre 2023 e la riduzione deve essere parametrata su base mensile per 13 mensilità.

Ora la novella normativa, inclusa nel Decreto Lavoro, prevede, limitatamente ai periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, l’incremento di 4 punti percentuale dell’esonero sopra riepilogato, con i seguenti effetti:

  • per le retribuzioni imponibili fino a 1.923 euro l’esonerò sarà pari al 7%;
  • per le retribuzioni imponibili superiori a 1.923 euro e non eccedenti 2.292 euro: l’esonero sarà pari al 6%;
  • per le retribuzioni imponibili eccedenti le predette soglie non vi sarà alcun esonero.

Riepilogo dell’esonero alla luce del Decreto Lavoro

In attesa della conversione in Legge del Decreto Lavoro e degli opportuni chiarimenti da parte dell’Inps è possibile riepilogare gli effetti dell’esonero contributivo derivante dal coordinato disposto della Legge di Bilancio 2023 e del D.L. 48/2023 secondo lo schema di seguito riportato:

Periodo paga Retribuzione Imponibile* Esonero contributivo
da gennaio a giugno fino a 1.923 euro 3%
da gennaio a giugno tra 1.924 euro e 2.692 euro 2%
da gennaio a giugno oltre 2.692 0%
da luglio a dicembre fino a 1.923 euro 7%
da luglio a dicembre tra 1.924 euro e 2.692 euro 6%
da luglio a dicembre oltre 2.692 0%
tredicesima fino a 1.923 euro 3%
tredicesima tra 1.924 euro e 2.692 euro 2%
tredicesima oltre 2.692 0%